Mobilità 2020 insegnanti ex FIT, chi può presentare domanda e chi no

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Mobilità, presentazione domande e blocco docenti FIT ( o meglio ex FIT), assunti ai sensi del D.lgs. 59/2017, come modificato dalla legge di bilancio n. 145/2018.

Normativa e indicazioni

In relazione alla presentazione delle domande di mobilità, al fine di chiarire il vincolo o  meno che grava sui docenti summenzionati, la normativa e le indicazioni ministeriali di riferimento sono le seguenti: decreto legislativo 59/2017; legge n. 145/2018; CCNI mobilità 2019/22; OM n. 182/2020; nota Ministero dell’Istruzione n. 6904 del 24 marzo 2020.

Distinzione tra docenti FIT 2018/19 e successivi

La legge di bilancio summenzionata è intervenuta modificando il decreto legislativo n. 59/2017, prevedendo una diversa disciplina tra:

  1. docenti avviati al percorso FIT (poi denominato percorso annuale di formazione iniziale e prova ) nel 2018/19;
  2. docenti non ancora avviati al percorso FIT (all’entrata in vigore della legge).

Ai primi, ossia ai docenti avviati al percorso nel 2018/19, si applicano le misure del decreto 59/2017, prima delle modifiche apportate allo stesso dalla legge di bilancio 2019 (tranne il fatto che possono ripetere il percorso per una sola volta), ai secondi invece si applicano le nuove misure, che hanno modificato il predetto decreto e prevedono appunto il blocco riguardante la mobilità.

Mobilità

  • Nuova disciplina del decreto

Le modifiche, apportate al decreto 59/2017 dalla legge 145/2018,  prevedono che  il docente deve rimanere nella scuola, in cui ha svolto l’anno di prova (quindi di immissione in ruolo che, ricordiamolo, ormai è sede definitiva), nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Dunque, in base alla nuova disciplina del decreto, il docente immesso in ruolo deve rimanere per 5 anni nella scuola di immissione in ruolo e nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, eccetto coloro i quali si trovino in situazione di soprannumero o esubero oppure usufruiscano dei benefici ai sensi dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per fatti verificatasi dopo la presentazione delle istanze per il relativo concorso (quindi per disabilità personale certificata dopo la predetta istanza oppure per assistere un familiare disabile grave, la cui disabilità sia stata certificata sempre dopo l’istanza di partecipazione al concorso). 

Tale disposizione, alla luce di quanto sopra, si applica a chi è stato assunto dalle graduatorie ex FIT (concorso straordinario 2018) il 1° settembre 2019. Qui rientrano anche i docenti le cui graduatorie sono state pubblicate dopo il 31/08/2018 entro il 31/12/210118, ai sensi del DM 631/2018.

  • Vecchia disciplina

Per i docenti avviati, nel 2018/19, al percorso FIT, i quali sono stati assunti dapprima a tempo determinato e poi, dopo il superamento del predetto percorso, a tempo indeterminato (quindi dal 1° settembre 2019), si applicano le precedenti disposizioni del decreto, prima delle modifiche.

Per tali docenti, quindi, non è previsto il blocco quinquennale.

Mobilità 2020/21: quali docenti ex FIT possono presentare domanda

Alla luce di quanto detto sopra, come chiarisce anche la nota del Ministero del 24 marzo, possono presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2020/21:

  1. i docenti avviati al FIT nel 2018/19;
  2. i docenti non ancora avviati al FIT, al momento dell’entrata in vigore della legge 145/2018, quindi gli assunti sempre dalle graduatorie ex FIT dal 1° settembre 2019, che:
  • si trovino in situazione di soprannumero o esubero oppure
  • abbiano una certificazione di disabilità, certificata dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso
  • assistano un familiare disabile in condizione di gravità, la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso

Date presentazione domande

I “tre blocchi” per la mobilità

Guida e consulenza

Mobilità, pubblicata ordinanza: domande dal 28 marzo al 21 aprile

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