Mobilità 2019, guida al trasferimento docenti: come fare domanda

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Accordo per il contratto di mobilità personale docente, ATA ed educativo valido per il triennio 2019/22. Quali regole e quali novità per il trasferimento insegnanti?

Quali regole, ed eventualmente quali novità, prevede il contratto di mobilità 2019 per docenti e personale ATA?

L’accordo raggiunto si applica al triennio dal 2019 al 2022. Quanti sono i posti disponibili per le richieste di trasferimento insegnanti e secondo quali criteri saranno assegnati?

Mobilità 2019: cattedre e posti disponibili per le domande di trasferimento

Diverse le novità introdotte dal contratto 2019, dalla modifica delle percentuali alla titolarità su scuola, al ripristino della fase comunale della mobilità territoriale (oltre a quella provinciale e interprovinciale).

Di seguito riportiamo i nodi salienti del CCNI 2016/18

• il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità avrà validità triennale;
• il personale docente potrà aderire con cadenza annuale ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo/cattedra, fatta eccezione di coloro che otterranno la mobilità su una delle scuola richieste a domanda;
• i docenti, che otterranno una delle scuole richieste volontariamente, non potranno inoltrare nuova domanda di trasferimento/passaggio prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente istanza. Nessun vincolo viene applicato invece ai docenti che chiedono e ottengono la titolarità di scuola attraverso preferenza sintetica, provincia, comune o distretto (eccetto chi ottiene il movimento nel comune di titolarità) e ai docenti beneficiari delle precedenze previste nel CCNL nonché a quelli trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (anche se soddisfatti per una delle preferenze indicate).

Mobilità 2019 territoriale e professionale: posti disponibili e assegnazione

L’art.8 dell’ipotesi di CCNI mobilità 2019-22 fa riferimento alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità. Per la III fase della mobilità, quella interprovinciale e della mobilità professionale, saranno assegnati il 50% dei posti. La restante metà dei posti sarà mantenuta riservata per le immissioni in ruolo.

Mobilità territoriale 2019: ordine degli spostamenti e fasi

L’art.6 comma 2 stabilisce le seguenti fasi per i trasferimenti ex mobilità territoriale:
“Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale”

I movimenti dunque saranno disposti seguendo l’ordine di queste fasi e dando precedenza alla mobilità provinciale su quella interprovinciale e, all’interno di ogni provincia, accogliendo prima i trasferimenti rispetto ai passaggi di cattedra e ai passaggi di ruolo.

I posti a disposizione per le operazioni di mobilità territoriale (a domanda e d’ufficio) e per quelle di mobilità professionale, vengono determinate ogni anno, ad inizio dell’anno scolastico, sulla base delle vacanze effettive risultanti all’inizio dell’anno scolastico a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es. dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno stabiliti dalle relative disposizioni ministeriali.

Le operazioni di mobilità del personale docente, rientranti nella terza fase, sul restante 50 per cento si applicano al triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:

  •  a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il restante 10% alla mobilità professionale;
  •  a.s. 2020/21 il rapporto è del 30% delle disponibilità per la mobilità territoriale interprovinciale e del 20% per la mobilità professionale;
  •  a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è riservato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.

Tali aliquote si applicano fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando in modo distinto le differenti tipologie di posto (comune/sostegno).

Restano inoltre disponibili in vista della mobilità insegnanti 2019:
a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo a disposizione dell’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico (e non coperti da personale titolare);
b) le cattedre ed i posti risultanti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui disponibilità venga notificata al sistema informativo entro i termini prefissati per la comunicazione dei dati al sistema;
c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.

Mobilità territoriale e professionale: quale prevale?

Il contratto si occupa anche dal caso del docente che presenti contemporaneamente più domande di mobilità: quale prevale? La regola vuole che ogni docente possa esprimere fino ad un massimo di quindici preferenze specificando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale.

Premesso che, ovviamente, l’insegnante in questo caso sarà tenuto a presentare ogni singola domanda per ciascuna richiesta di movimento, la valutazione delle sue domande darà priorità al passaggio di ruolo. Il riferimento legislativo è all’articolo 6 del comma 3 che prevede quanto segue: “la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze”.

Mobilità 2019 docenti: casi particolari

La guida appena illustrata è un pratico vademecum sulla mobilità scuola 2019 di carattere generale. Ci sono poi casi particolari che impongono regole ad hoc.

Docenti perdenti posto: quali possono accedere alla mobilità 2019

Ultima chiamata alla mobilità nell’anno scolastico 2019/2020 per alcuni docenti perdenti posto.

Per l’a.s. 2019/20 gli ultimi docenti che possono presentare domanda di rientro con precedenza sono i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2011/2012 (individuati quindi soprannumerari nel 2010/11) e che hanno potuto fare domanda di rientro per gli anni:

1. 2012/13
2. 2013/14
3. 2014/15
4. 2015/16
5. 2016/17
6. 2017/18
7. 2018/19
8. 2019/20 (ultimo anno)

I docenti in prova possono partecipare alla mobilità?

I docenti già immessi in ruolo che stanno svolgendo l’anno di prova, possono fare domanda di mobilità territoriale ma non anche professionale. Il superamento dell’anno di prova infatti è previsto come condizione per il passaggio di ruolo o di cattedra mentre non ci sono vincoli in questo senso per il trasferimento.

Licei musicali: regole mobilità anno scolastico 2019/2020

Il CCNI prevede regole particolari per la domanda di mobilità nei licei musicali, sia territoriale che professionale. Nello specifico l’art.5 comma 1 del CCNI stabilisce che tutti i posti degli insegnamenti specifici di indirizzo disponibili nei Licei musicali (sulla base della dotazione organica di diritto per il 2019/2020) saranno ripartiti, prima delle operazioni di mobilità:
• al 50% accantonato per le nuove assunzioni;
• al 50% destinato alla mobilità territoriale e professionale.

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