Mobilità 2019, chi verrà trasferito con precedenza

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Come ogni anno, il CCNI Mobilità del personale docente, ATA e personale educativo assegna la precedenza a determinate categorie di lavoratori. 

La precedenza si applica a prescindere dal punteggio, e per questo motivo numerosi docenti già da diversi anni fuori dalle proprie province non riescono ad ottenere il trasferimento interprovinciale.

Le precedenze e le fasi in cui si applicano

Le precedenze sono rimaste invariate rispetto agli ultimi due CCNI e sono indicate all’art 13. Quest’anno cambia però la fase provinciale, divisa in comunale e intercomunale.

  1. Disabilità e gravi motivi di salute (docenti non vedenti o emodializzati).

Si applica in tutte le fasi del trasferimento compresi i passaggi di cattedra e di ruolo.

  1. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.

Si applica nella fase comunale dei trasferimenti anche se la scuola di ex titolarità è situata in altro comune rispetto a quello di attuale titolarità del docente.

  1. Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.

Si applica a tutte e tre le fasi (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Quella per cure continuative si applica nella fase comunale solo nelle città metropolitane e comunque per tutte le preferenze espresse (anche se relative ad altre province).

  1. Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

Si applica a tutte e tre le fasi (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Nella fase comunale solo nelle città metropolitane.

Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità

Si applica solo alla fase comunale e intercomunale . Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. Non si applica ai trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e ruolo.

  1. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità

Si applica alla fine della fase comunale.

  1. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

Si applica alla fase intercomunale e interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo).

Non si applica alla fase comunale.

  1. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Si applica alla fase intercomunale e interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo).

Non si applica alla fase comunale.

  1. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998

Si applica solo alla fase interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo).

Non si applica alla fase comunale e intercomunale.

Quando si deve inserire il codice comune

Per alcune delle precedenze elencate è obbligatorio l’inserimento del codice del comune anche se non si dovessero esprimere preferenze relative ad altri comuni.

Si tratta delle seguenti precedenze:

  • Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità.
  • Personale coniuge di militare o di categoria equiparata.
  • Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

Quando si fruisce di queste 3 precedenze l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di assistenza/trasferimento del coniuge/dove si svolge il mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.

La mancata indicazione del comune o distretto preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Naturalmente l’indicazione del codice comune può essere preceduto dall’indicazione delle singole scuole di quel comune, l’importante è che poi il codice comune sia inserito e ciò, ripetiamo, indipendentemente se successivamente siano o meno indicate preferenze (scuole o codici comune e distretto) relative ad altri comuni.

Per le altre precedenze, invece, l’espressione del codice comune è obbligatoria solo se si indicano preferenze che fanno riferimento ad altri comuni.

Per esempio per le precedenze relative al Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative la preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.

Mobilità 2019: tutto quello che c’è da sapere. Speciale

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