Mobilità 2019/20, vincolo triennale sia per trasferimento che per passaggio di ruolo/cattedra

WhatsApp
Telegram

Il blocco triennale previsto nel CCNI sulla mobilità riguarda soltanto i trasferimenti?  Dopo il trasferimento ottenuto in una scuola indicata con preferenza analitica, è possibile chiedere passaggio di ruolo?

Mobilità: vincolo triennale

Rispondiamo ai summenzionati quesiti, riferendo quanto previsto dall’articolo 2/2 del CCNI sul mobilità:

Ai sensi art. 22, comma 4, lett. al) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Alla luce della disposizione contrattuale, sono soggetti al vincolo triennale coloro i quali ottengono trasferimento (mobilità territoriale) o passaggio di ruolo/cattedra (mobilità professionale):

  • in una scuola indicata con preferenza analitica;
  • in una scuola del comune di titolarità indicata con preferenza sintetica  nel distretto sub-comunale o nel comune di titolarità;

Mobilità,vincolo triennale: nessuna differenza fra trasferimento e passaggio

La disposizione sopra riportata non fa alcuna distinzione fra trasferimento e passaggio, anzi li cita tutti e due, per cui il vincolo opera in entrambi i casi.

In definitiva, qualora si ottenga il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra alle condizioni sopra riportate, il docente interessato non  potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni, quindi né di trasferimento né di passaggio.

Mobilità, firmato il Contratto. Le novità, scarica il testo

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria