Mobilità 2019/20, titolarità su scuola per tutti. Chi la ottiene prima dei movimenti

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La mobilità 2019/20, come stabilito nel nuovo contratto che avrà validità triennale, determinerà, per tutti i docenti che vi parteciperanno, ottenendo il movimento richiesto, titolarità su scuola sia mediante preferenza analitica che mediante preferenza sintetica.

Assegnazione scuola di titolarità prima della mobilità

Prima di tutte le operazioni di mobilità, sia territoriale che professionale, alcune categorie di docenti hanno il diritto di acquisire titolarità su scuola mediante l’assegnazione della sede specifica.

Si tratta di docenti privi di scuola di titolarità, che per il prossimo anno scolastico devono risultare titolari su scuola a prescindere dalla loro partecipazione o meno alla futura mobilità.

Quali sono i docenti coinvolti?

I docenti interessati sono rappresentati dalle seguenti categorie:

  • Docenti titolari su ambito con incarico triennale
  • Docenti in anno di prova al terzo anno FIT
  • Docenti che cessano il collocamento fuori ruolo

Docenti titolari su ambito con incarico triennale

Prima di eseguire la mobilità, come chiarisce il CCNI nell’art.6 comma 8, i docenti con incarico triennale , ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico.

I docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia.

Docenti in anno di prova al terzo anno FIT

I docenti in anno di prova, al terzo anno del percorso FIT, con supplenza annuale, in seguiti all’esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova, assumono la titolarità dall’anno scolastico 2019/20 nella scuola di servizio del corrente anno scolastico.

In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.

Docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo

I docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo, vengono restituiti al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza con assegnazione della scuola di titolarità prima di tutte le operazioni di mobilità

Questi docenti sono assegnati, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di loro scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possiedano l’abilitazione, nello stesso limite stabilito nell’art.8 comma 6 relativamente all’aliquota riservata alla mobilità professionale.

Ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, questi docenti devono presentare, quindi, domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità di prossima emanazione

Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi inseriti nella tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda, allegata al CCNI (Allegato 2- Tabella A).

L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, garantendo, comunque, al docente di produrre, eventualmente fosse interessato, istanza di trasferimento.

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