Mobilità 2019/20: fasi previste per docenti valide anche per personale ATA. Quali sono
La mobilità del personale ATA è disciplinata dal CCNI valido anche per il personale docente. Le regole sono inserite in una specifica sezione del contratto
Un lettore ci scrive:
“Per quanto riguarda la mobilità territoriale vorrei sapere se le tre fasi previste per i docenti sono valide anche per il comparto ATA”
La mobilità per il prossimo anno scolastico è disciplinata dal CCNI che ha validità triennale e interessa il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22
Le disposizioni inserite nel contratto, relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio, come chiarisce l’art.1 comma 6, “si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva”
Ad ogni categoria di personale è riservata una specifica sezione del CCNI, come di seguito indicato:
Titolo I – Personale docente
Titolo II – Personale educativo
Titolo III – Personale A.T.A.
Mobilità personale ATA: CCNI e destinatari
Le regole per la mobilità del personale ATA sono esplicitate nel Titolo III del CCNI, dove, nell’art.34 comma 1, si chiarisce che le disposizioni indicate, riguardanti la mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, si applicano al personale ATA appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda
Mobilità personale ATA: quante fasi sono previste
Anche per il personale A.T.A., come per il personale docente, per la mobilità sono previste tre fasi distinte, come indicate nell’art.37 comma 1:
– I fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione nell’ambito del comune di titolarità
– II fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia
– III fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo
Aliquota per la III fase
Le operazioni di mobilità relative alla III fase vengono realizzate secondo l’ordine stabilito nell’Allegato F, nel rispetto delle aliquote indicate nell’art.39 comma 2 del CCNI, dove si stabilisce quanto segue:
“Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale”
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