Mobilità 2019/20 I fase, ordine dei movimenti e valutazione domande

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La mobilità per il prossimo anno scolastico, come previsto nell’art.6 comma 2 del CCNI, prevede tre fasi distinte

I fase: trasferimenti all’interno del comune

II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

All’interno di ogni fase i movimenti saranno disposti secondo un preciso ordine, come stabilito nella sequenza operativa indicata nell’allegato 1

Dedichiamo il presente articolo ai movimenti della I fase, riservandoci di analizzare II e III fase in altri specifici articoli

I fase: quali e quanti movimenti

Le operazioni relative alla I fase della mobilità comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia e riguardano esclusivamente la mobilità territoriale, quindi i trasferimenti provinciali nel comune di titolarità.

A questa fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali all’interno del comune del centro territoriale di titolarità.

I fase: ordine delle operazioni

I movimenti all’interno della I fase vengono disposti in base alla sequenza operativa indicata nell’allegato 1 del contratto sulla mobilità, dove viene stabilito l’ordine con il quale vengono effettuati.

Ciascun movimento è contraddistinto mediante una lettera maiuscola del nostro alfabeto, dalla A) alla G), lettere che indicano, nell’ordine, i movimenti che coinvolgono diverse categorie di docenti, come di seguito indicato

Operazione A1)

I primi movimenti disposti in questa fase, individuati dalla lettera A1), riguardano i trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.

I docenti che ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese, come chiarisce la nota 0), sono tenuti a garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese, pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell’ambito dell’operazione di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimento, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli

Operazione A)

Seguono i trasferimenti a domanda (operazione A) dei docenti beneficiari della precedenza indicata nel

punto I) dell’art. 13 del CCNI, “Disabilità e gravi motivi di salute”, che interessa i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

A questi docenti viene riconosciuta una precedenza assoluta indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza.

Operazione B)

L’operazione individuata dalla lettera B), interessa i docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto II) dell’art. 13 del CCNI, “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”, e corrisponde, quindi, ai trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari

Per ottenere la succitata precedenza, come esplicitato nella nota 1) della sequenza operativa relativa alla I fase della mobilità, “gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata l’attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell’apposita casella del modulo domanda”

Rientrano, inoltre, in questa operazione, individuata dalla lettera B), limitatamente alla scuola Secondaria di II grado, i trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione come indicato nell’ art. 18 comma 1, lettera A del contratto. Per questi docenti, come indicato nella nota 2), la precedenza è valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove l’aspirante risulta soprannumerario.

Sono interessati, inoltre, dai movimenti dell’operazione B), limitatamente alla scuola Secondaria, i trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti interessati dal dimensionamento nella scuola secondaria di I e II grado, come indicati nell’art. 18, lettera C

Operazione C)

Seguono i movimenti individuati dalla lettera C), che interessano esclusivamente la scuola Secondaria di II grado, e riguardano i trasferimenti, a domanda, dal corso diurno al corso serale nello stesso istituto e viceversa

Operazioni D) – D1) – D2)

I movimenti inseriti nelle operazioni individuate dalle lettere D), D1) e D2) interessano i docenti beneficiari delle precedenze indicate nel punti III),Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative, e IV), Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale, dell’art. 13 del CCNI, con le seguenti distinzioni:

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto III) dell’art. 13, relativamente ai punti 1), 2) (limitatamente ai comuni con più distretti) e 3) che saranno valutati nell’ordine indicato.

Si tratta di docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94

D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto IV) dell’art. 13 del CCNI, per i genitori o equiparato di disabile limitatamente ai comuni con più distretti

D2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto IV) dell’art. 13 del CCNI, per assistenza al coniuge/parte dell’unione civile o al genitore disabile limitatamente ai comuni con più distretti

Operazione E1)

Nell’operazione (E1) rientrano i docenti che usufruiscono delle precedenze previste nei commi 14 e 15 dell’art.23 del CCNI, per i quali vengono disposti i trasferimenti a domanda.

Si tratta delle seguenti categorie di docenti:

– docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999, ivi incluso l’anno in corso, nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i quali è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi

– docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999, ivi incluso l’anno in corso, nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione, per i quali è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali

Operazione E)

L’operazione E) coinvolge tutti i docenti senza precedenze che chiedono trasferimento nel comune di titolarità e per i quali viene disposto il trasferimento a domanda

In questa fase, come chiarisce la nota 3), il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.

Operazione F)

Seguono i trasferimenti d’ufficio (lettera F) nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda

Operazione G)

La I fase della mobilità si conclude con l’operazione individuata dalla lettera G), che corrisponde ai trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità, beneficiari della precedenza indicata nel punto V), Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità, dell’art. 13 del CCNI

In questo stesso punto dell’ordine delle operazioni, come chiarisce la nota 4), vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nell’ottennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello dell’entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.

Per i docenti di scuola Primaria o dell’infanzia trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, come chiarito nella nota 5), quale comune di precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola dell’Infanzia di precedente titolarità.

I fase: ordine valutazione domande

La valutazione delle domande di trasferimento dei docenti che rientrano nella I fase dei movimenti viene effettuata, per ogni preferenza espressa e all’interno di ogni operazione, in base al punteggio spettante, calcolato sulla base degli elementi di valutazione indicati nelle sezioni A1 (Anzianità di servizio) e A3 (Titoli generali) della tabella A di valutazione dei titoli allegata al CCNI

Per il personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (sez. A2 della tabella A di valutazione), limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità.

A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

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