Mobilità 2019/20, criteri valutazione concorsi nei trasferimenti

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Nell’ambito della mobilità territoriale (trasferimenti), tra i titoli generali valutabili vi è il superamento di un pubblico concorso ordinario. Vediamo i criteri di valutazione

Mobilità 2019/20: titoli generali

I titoli valutabili, nell’ambito dei trasferimenti a domanda e d’ufficio, sono quelli indicati nella tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo “, allegato 2 al CCNI sulla mobilità 2019/22.

La tabella si suddivide in tre sezioni:

  1. A1 Anzianità di servizio
  2. A2 Esigenze di famiglia
  3. A3 Titoli generali

Mobilità 2019/20: valutazione concorso

Il superamento di un pubblico concorso rientra nella sezione A3 “Titoli generali”, ove al punto A) leggiamo:

  • per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza – Punti 12

Il superamento di un pubblico concorso, dunque, è valutato 12 punti. Ai fini della valutazione precisiamo quanto segue:

  • si valuta un solo concorso;
  •  il concorso deve dare accesso al ruolo di appartenenza o di livello pari o superiore per cui:

– i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria

– i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica

– i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati

  • i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria;
  • i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento;
  • il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 – i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 – è valido soltanto per cattedre nella scuola secondaria di primo grado;
  • non sono valutabili i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • non sono valutabili i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 e D.M. 631 del 2018 (concorso 2018 riservato agli abilitati);
  • non sono valutabili i concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82 e superati con un punteggio inferiore a 52,50/75;
  • il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

Non sono valutati:

  •  I concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
  •  La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  •  I corsi SSIS e TFA.

Mobilità docenti, come si compila la domanda. Guida UIL [VADEMECUM]

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