Mobilità 2018 docenti primaria, come funziona. Quali domande si possono presentare, modelli e allegati, date pubblicazione trasferimenti

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I docenti della scuola Primaria che intendono partecipare alla mobilità 2018/19 sono tenuti a rispettare le regole stabilite nel CCNI e la tempistica indicata nell’Ordinanza ministeriale pubblicata in data 9 marzo 2018

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

Gli insegnanti della scuola Primaria potranno presentare domanda di mobilità dal 3 aprile 2018 al 26 aprile 2018

E’ consentito l’accesso a tutti i docenti di ruolo In particolare:

1. un docente di ruolo della Scuola Primaria può fare domanda di trasferimento

2. un docente di ruolo della Scuola Primaria di ruolo speciale può fare domanda di passaggio di ruolo

3. un docente di ruolo dell’Infanzia può fare domanda di passaggio di ruolo nella Primaria

4. un docente di ruolo della Scuola sec. di I grado può fare domanda di passaggio di ruolo nella Priimaria

5. un docente di Ruolo della Scuola sec. di II grado può fare domanda di passaggio di ruolo nella Primaria

E’ consentito l’accesso anche al personale educativo. Tale personale può presentare solo domanda di passaggio di ruolo.

Sono esclusi gli insegnanti di religione.

Il personale docente collocato fuori ruolo può presentare domanda solo dopo che gli Uffici competenti hanno comunicato a Sistema il rientro dal collocamento fuori ruolo.

DATE DA RICORDARE

Le successive operazioni e la pubblicazione dei movimenti per gli insegnanti della scuola Primaria, come indicato nell’art.2 comma 2 dell’OM, devono essere disposte con la seguente tempistica:

  • termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 11 maggio
  • pubblicazione dei movimenti 30 maggio

REVOCA DELLA DOMANDA E REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

È consentito regolarizzare la documentazione allegata alla domanda di mobilità o revocare la domanda stessa entro e non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto nell’art. 2 dell’OM, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Gli insegnanti della scuola Primaria, quindi, potranno effettuare ciò entro e non oltre il 6 maggio 2018

Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto nell’art. 2 dell’OM, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Per gli insegnanti della scuola Primaria, che si trovano nelle predette condizioni, il termine ultimo è, quindi, l’11 maggio 2018

Come chiarisce la nota 1) dell’OM , nella considerazione della data di inoltro, farà fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec.

QUALI DOMANDE

I movimenti richiedibili possono rientrare nella mobilità territoriale (trasferimento sia provinciale che interprovinciale) e nella mobilità professionale (passaggio di ruolo sia provinciale che interprovinciale).

Gli insegnanti in possesso dei requisiti necessari possono, quindi, presentare contemporaneamente diverse domande utilizzando specifici moduli presenti nella piattaforma ministeriale Istanze online, dove dovranno essere compilate e inviate entro i termini previsti dall’ordinanza come abbiamo indicato.

Gli insegnanti della scuola Primaria potranno, quindi, presentare le seguenti domande:

DOMANDA DI TRASFERIMENTO

Il trasferimento può essere richiesto sia nella provincia di titolarità che in altre province utilizzando lo stesso modulo.

Il modello risulta disponibile su Istanze online a decorrere dal 3 aprile 2018, nella sezione riservata ai docenti della scuola Primaria

QUALE TIPOLOGIA DI TRASFERIMENTO

Il trasferimento, sia provinciale che interprovinciale, potrà essere richiesto per le seguenti tipologie di posto:

  • posto comune
  • posto lingua inglese
  • posto sostegno

il trasferimento su posto lingua inglese può essere richiesto esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese.

Come chiarisce la nota 1) dell’art.9 del CCNI è necessario possedere uno dei seguenti i titoli:

a) superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese

b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero

c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria

d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.

I docenti che chiedono sia posto comune che posto lingua inglese, devono esprimere nella domanda l’ordine di preferenza tra i due. In assenza di indicazioni prevale la richiesta su posto di lingua.

Il docente interessato deve, quindi, compilare l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l’insegnamento della lingua inglese ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico dell’autonomia richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l’ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest’ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in relazione agli altri posti dell’organico eventualmente vacanti e disponibili.

A titolo esemplificativo riportiamo come si presenta la sezione “Posto lingua” nel modulo domanda

Il trasferimento su posti di sostegno può essere richiesto, chiaramente, solo dai docenti in possesso del titolo di specializzazione necessaria.

Il docente che intende chiedere ambedue le tipologie di posto (comune/sostegno) avrà la possibilità di indicare nella domanda a quale tipologia intende dare priorità, graduando l’ordine di preferenza nelle apposite caselle numerate del modello domanda.

Riportiamo a titolo esemplificativo come si presentano le caselle nel modulo domanda

In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella ‘2’ senza aver contrassegnato la casella ‘1’, etc.), come chiarisce la nota 2) dell’art.25 del CCNI, il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.

La mancata espressione di gradimento nella specifica sezione del modulo domanda, comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.

Se, invece, come indicato nell’art.25 comma 10 del CCNI, il docente contrassegna due o più caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:

a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o singolo ambito) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola o nell’ambito secondo l’ordine espresso dal docente;

b) in caso di preferenza sintetica “provincia” viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall’aspirante nelle citate caselle, per tutti gli ambiti compresi nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l’ordine indicato dall’aspirante nelle predette caselle del modulo domanda

DOMANDA DI PASSAGGIO DI RUOLO

Il passaggio di ruolo può essere chiesto dai docenti che, al momento di presentazione della domanda, hanno superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza (scuola dell’Infanzia) e sono in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto.

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo ruolo (scuola dell’Infanzia, Secondaria I grado e Secondaria II grado), anche per più province.

Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.

Gli insegnanti della scuola Primaria possono chiedere, quindi, il passaggio:

  • nel ruolo della scuola dell’ Infanzia, purché in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’Infanzia.

Come chiarisce la nota 1) dell’art.4 del CCNI, conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014

  • nel ruolo della scuola Secondaria I grado, purché in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso o le classi di concorso richieste

Come chiarisce la nota 2) dell’art.4 del CCNI, le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi

  • nel ruolo dei docenti laureati della scuola Secondaria II grado, purché in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso o le classi di concorso richieste.

Anche in questo caso vale il chiarimento della suindicata nota 2)

  • nel ruolo del personale educativo, se in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria – indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3
  • nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola Secondaria II grado, se in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni

Come chiarisce la nota 2bis) dell’art.4 del CCNI, i titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche tabella B hanno comunque valore ai fini dei passaggi

SU QUALI POSTI

Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale e per quelle di mobilità professionale, come chiarisce l’art.8 del contratto sulla mobilità, sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti.

Sono disponibili:

  • i posti vacanti in seguito alla variazione dello stato giuridico del personale (es. dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.)
  • i posti vacanti in seguito a movimento in uscita
  • i posti disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di di provenienza e quelli necessari per la sistemazione dei docenti soprannumerari della provincia.

Non sono considerati disponibili:

  • i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro grado di scuola disposti in data successiva a quella dei rispettivi trasferimenti
  • le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali

Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola Primaria sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere.

Per la scuola Primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico sono richiedibili, mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della scuola sede di organico. Questa scuola, come chiarisce la nota 2) dell’art 12 dell’OM, è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente

I movimenti a domanda sui posti dei centri per l’istruzione degli adulti previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 nella scuola Primaria vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta richiesta nel modulo domanda.

Per l’indicazione delle preferenze su scuola, gli interessati potranno utilizzare gli specifici codici sede di organico riportati sui Bollettini Ufficiali.

QUALI MODULI

L’insegnante di scuola Primaria che partecipa alla mobilità per il prossimo anno scolastico dovrà compilare il modulo domanda nel portale del MIUR Istanze online.

I moduli da compilare saranno diversi a seconda del movimento richiesto

Modulo per Trasferimento

È reperibile nella sezione “Mobilità scuola Primaria”

Modulo per Passaggio di ruolo

È reperibile nella sezione relativa al grado di istruzione richiesto

QUANTE DOMANDE

Possono essere presentate contemporaneamente più domande

Domanda di Trasferimento

È unica sia per movimento provinciale che interprovinciale, sia per posto comune, posto lingua inglese e posto sostegno

Domanda di Passaggio di ruolo

Il passaggio di ruolo può essere richiesto:

  • per un solo ruolo
  • per più province
  • per più classi di concorso appartenenti allo stesso ruolo

Si devono presentare tante domande quante sono le classi di concorso richieste.

In ogni domanda di passaggio di ruolo il docente deve indicare esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

ORDINE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Il passaggio di ruolo prevale sul trasferimento.

Nel caso di presentazione di domanda di trasferimento e di passaggio di ruolo, infatti, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o il trasferimento eventualmente già disposto.

In caso di più passaggi di ruolo (per diverse classi di concorso) si segue l’ordine di priorità indicato dal docente nelle singole domande

GLI ALLEGATI Scarica

Mobilità 2018/19, come si caricano gli allegati. Breve guida per immagini

Mobilità scuola docenti 2018: vademecum compilazione domanda e modelli per dichiarazioni personali

Domande dal 3 aprile. Posti disponibili, scelta scuola, no vincolo triennale, precedenze. Lo speciale

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