Mobilità 2018/2019: la fase provinciale. Come avvengono i movimenti all’interno della provincia di titolarità. F.A.Q. per tutti i docenti con esempi

WhatsApp
Telegram

Un utile riepilogo di quella che sarà la prossima mobilità 2018/19 in riferimento ai movimenti all’interno della provincia di titolarità.

Non c’è più alcuna distinzione tra fase comunale e fase intercomunale e non è più possibile indicare preferenze di “comune” o di “distretto”. Quali conseguenze per la fruizione delle precedenze o nell’ottenimento di una sede?

Cosa è previsto per chi richiede trasferimento dal corso diurno al corso serale (o viceversa) dello stesso istituto o per chi è nella scuola primaria e richiede il trasferimento da posto comune a lingua all’interno della propria scuola?

Chi si muove prima tra il docente di sostegno e quello di posto comune?

Tutti i dubbi chiariti nelle F.A.Q.

D. La fase provinciale dei trasferimenti è divisa tra fase comunale e intercomunale?

R. No.

La fase provinciale è unica. Tutti i docenti che richiedono trasferimento si muovono, all’interno della provincia di titolarità, in un’unica fase, secondo precedenze e punteggio. Non esiste più la distinzione tra chi si muove all’interno del proprio comune di titolarità e chi si muove fuori dal proprio comune di titolarità.

D. È possibile fare qualche esempio?

R. Trasferimenti all’interno della Provincia di Catanzaro.

Il docente X ha 100 punti ed è titolare nel Comune di Lamezia Terme presso l’Istituto Einaudi. Il docente Y con 101 punti è titolare nel Comune di Catanzaro presso l’Istituto Ferraris.

Entrambi i docenti richiedono l’Istituto Vittorio Emanuele di Lamezia Terme scuola del comune di titolarità del docente X.

Dal momento che il movimento è unico, il docente già titolare nel comune di Lamezia non ha nessuna precedenza ad essere collocato nell’Istituto Vittorio Emanuele di Lamezia (suo comune di titolarità) rispetto al docente che proviene dal comune di Catanzaro che ha più punteggio.

Pertanto, il posto verrà occupato dal docente Y (con più punti) anche se proviene da fuori comune.

D. Dal momento che il movimento è unico, le precedenze di cui all’art. 13 (per esempio assistenza al genitore disabile) valgono anche se si richiedono scuole dello stesso comune di titolarità?

R. Sì.

Ciò perché non essendoci più la distinzione tra la fase comunale e quella intercomunale le precedenze operano per tutta la provincia di titolarità, pertanto anche per le scuole dello stesso comune di titolarità.

Nell’esempio precedente, quindi, se il docente di Lamezia Terme avesse una precedenza di cui all’art. 13 (es. assistenza al genitore disabile domiciliato nel comune di Lamezia Terme) verrebbe collocato prima del docente Y (che ha più punteggio) a nulla rilevando che il comune dell’assistito e quello di titolarità coincidono.

D. La stessa cosa vale per i 6 punti di ricongiungimento al familiare?

R. Sì.

Il punteggio di ricongiungimento spetta per le scuole del comune o per l’ambito o gli ambiti che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola o ambito.

D. È vero che i primi a muoversi e quindi ad avere una sorta di precedenza sono i docenti della scuola primaria che richiedono il trasferimento da posto comune a lingua (o viceversa) all’interno della propria scuola?

R. Sì.

La prima sequenza dei trasferimenti provinciali riguarda proprio i trasferimenti a domanda, nell’ambito della scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.

Tali docenti si muovono per primi, anche rispetto a chi fruisce delle precedenze di cui all’art. 13 e richiede i posti (comune o lingua) di quella scuola.

Giova comunque ricordare che coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli. In quest’ultimo caso ovviamente i docenti parteciperanno al normale movimento a domanda insieme a tutti gli altri docenti.

D. Cosa è previsto per chi richiede trasferimento dal corso diurno al corso serale (o viceversa) dello stesso istituto?

R. Anche per tali docenti vi è una sorta di “precedenza” rispetto ai normali movimenti a domanda.

Infatti, per la sola scuola secondaria di II grado i trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell’ambito dello stesso istituto e viceversa sono effettuati prima rispetto ai normali movimenti a domanda dei docenti che richiedono tale sede di organico.

Per fare un esempio, il docente titolare al corso serale dell’istituto X con 100 punti che richiede il trasferimento per il corso diurno sempre dello stesso istituto X, precede nel trasferimento il docente con 101 punti che richiede lo stesso corso diurno ma proviene da un altro istituto della provincia, addirittura anche nel caso quest’ultimo docente utilizzi una precedenza di cui all’art. 13 (fatta eccezione per la precedenza che prevede il rientro nella scuola di ex titolarità).

D. Ciò vale anche per i docenti per richiedono il trasferimento su posti di strutture ospedaliere, carcerarie, C.P.I.A. e corsi serali?

R. Sì, ma solo a determinate condizioni.

È infatti prevista una precedenza per chi richiede posti di strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, oppure ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, ma solo per il docente che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti corsi e richieda tali corsi nel modello di domanda.

Pertanto, per fare un esempio, se due docenti richiedono una sede di organico del C.P.I.A. e il docente A ha 100 punti e il docente B ne ha 50 ma quest’ultimo ha almeno 3 anni di servizio in detti corsi, il docente B, anche se con minor punteggio precederà il docente A nel trasferimento ma solo per quella sede. Per le altre sedi espresse nella domanda il docente A precederà sempre il docente B perché ha maggior punteggio.

D. I docenti titolari di posto di sostegno che richiedono posto comune (o viceversa) si muovono insieme a tutti gli altri docenti che richiedono trasferimento per la stessa tipologia di posto o classe di concorso?

R. No.

Prima avvengono i trasferimenti a domanda per la stessa tipologia di posto o classe di concorso, successivamente avvengono i trasferimenti a domanda da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza.

Pertanto, è utile chiarire con degli esempi:

  • ci sono due docenti, il docente A della classe di concorso A022 con 100 punti e titolare attualmente su tale classe di concorso, il docente B sempre classe di concorso A022 con 120 punti ma titolare attualmente su posto di sostegno e ha quest’anno terminato il quinquennio su tale tipologia di posto.

Entrambi i docenti richiedono nella domanda di trasferimento posti comuni.

Si muoverà prima il docente A con meno punti e solo successivamente il docente B con 120 punti, perché il primo è già titolare di posto comune quindi si muove per la stessa classe di concorso; mentre il secondo proviene da posto di sostegno e quindi si muove per diversa tipologia di posto anche se ha più punteggio.

  • ci sono due docenti, il docente A della classe di concorso A022 con 100 punti e titolare attualmente su posto di sostegno, il docente B sempre classe di concorso A022 con 120 punti e titolare su posto comune ma con la specializzazione per il sostegno.

Entrambi i docenti richiedono nella domanda di trasferimento posti di sostegno.

Si muoverà prima il docente A con meno punti e solo successivamente il docente B con 120 punti, perché il primo è già titolare di posto di sostegno e quindi si muove per la stessa tipologia di posto; mentre il secondo proviene da posto comune e quindi si muove per diversa tipologia di posto anche se ha più punteggio.

ATTENZIONE:

i due casi cambierebbero se i due docenti A di tutti e due gli esempi avessero delle precedenze di cui all’art. 13, per esempio assistenza al genitore disabile, in questo caso infatti entrambi i docenti pur muovendosi su diversa tipologia di posto utilizzerebbero una precedenza e quindi si muoverebbero prima rispetto a tutti i movimenti a domanda, a nulla rilevando se si tratta di stessa o diversa tipologia di posto.

D. E se il docente che richiede diversa tipologia di posto dovesse indicare la propria scuola di attuale titolarità, avrebbe una precedenza rispetto a chi proviene da altra scuola ma richiede la stessa tipologia di posto e la stessa scuola?

R. No.

Il movimento prima descritto non prende in considerazione tale fattispecie.

Pertanto, anche se il docente richiede la propria scuola di titolarità per altra tipologia di posto (es. da posto comune a posto di sostegno) non può comunque precedere un altro docente di altra scuola che richiede la stessa scuola per stessa classe di concorso o tipologia di posto.

Esempio:

  • docente A titolare nella scuola X su posto comune. Docente B titolare scuola Y su posto di sostegno.

Entrambi chiedono posto di sostegno nella scuola X. Il docente B precederà il docente A anche se quest’ultimo è attualmente titolare in quella scuola perché si tratta di trasferimento su stessa tipologia di posto.

D. È possibile indicare nelle preferenze la propria scuola o il proprio ambito o ancora il codice provincia di titolarità?

R. No.

La preferenza per la scuola o l’ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità non possono essere espressi, a nulla rilevando se si è titolari di scuola o di ambito. Tenendo anche conto che non è più possibile richiedere preferenze di “comune” o di “distretto”.

Pertanto, per fare degli esempi:

  • il docente titolare di ambito e con incarico triennale nella scuola X, non può richiedere nella domanda di trasferimento la scuola X e/o il codice del proprio ambito.

  • il docente titolare di scuola X non può esprimere nella domanda di trasferimento il codice dell’ambito che ricomprende la scuola X.

  • entrambi i docenti non possono indicare il codice della provincia di titolarità.

D. Esiste qualche eccezione?

R. Sì.

È possibile indicare i suddetti codici unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto (es. da posto comune a posto di sostegno) o per i passaggi di cattedra e di ruolo.

D. Chi risulta perdente posto e non trova collocazione in nessuna delle preferenze espresse, si muove dopo i trasferimenti a domanda?

R. No.

In questo caso, essendo un trasferimento d’ufficio, i docenti perdenti posto che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento a domanda nella provincia si muovo appena dopo i docenti che fruiscono delle precedenze di cui all’art. 13 e prima dei movimenti a domanda senza precedenze.

D. E chi è senza sede o in esubero in provincia e non è stato soddisfatto nel movimento?

R. I trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari in esubero o senza sede nella provincia riguarda l’ultimo movimento prima dei passaggi di cattedra e di ruolo, ma comunque successivo a tutti i trasferimenti a domanda.

Scarica le FaQ in formato PDF

Tutto sulla mobilità

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei