Mobilità 2018/19, ecco l’individuazione delle sedi disponibili

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I criteri per la determinazione delle sedi e, quindi, delle cattedre disponibili per le operazioni di mobilità territoriale e professionale risultano gli stessi utilizzati lo scorso anno, come indicati nel CCNI sulla mobilità 2017/18, che risulta prorogato per un altro anno scolastico e, conseguentemente, valido anche per il prossimo anno 2018/19.

SEDI DISPONIBILI

Come chiarisce l’art.8 comma 1 del CCNI, le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità, come esplicitato nel comma 2, le seguenti tipologie di cattedre o posti:

a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;

b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;

Dalle predette disponibilità devono essere detratti i posti e le cattedre occupati dal personale che rientra nei ruoli di precedente titolarità che deve essere “sistemato” con assoluta priorità prima di qualsiasi movimento, in sintonia con l’art.7 del CCNI

Sono, inoltre, disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione dei docenti soprannumerari nella provincia.

SEDI NON DISPONIBILI

Non sono considerati disponibili, ai fini della mobilità, le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

Non sono disponibili, inoltre, le cattedre e i posti che risultano disponibili per un intero anno scolastico, ma non sono vacanti in quanto occupati da un docente titolare che risulta assente per aspettativa, mandato politico, collocamento fuori ruolo o altre motivazioni giustificate che consentono l’assenza per un intero anno scolastico.

Non sono considerati disponibili, come recita il comma 4, i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro grado di scuola disposti in data successiva a quella dei rispettivi trasferimenti.

I posti nei licei coreutici e negli istituti tecnici per la moda e la logistica relativi agli insegnamenti di nuova istituzione non sono disponibili per le operazioni di mobilità fino a quando non verranno definite le modalità per l’acquisizione dei corrispondenti titoli di accesso.

ALIQUOTE

Se i trasferimenti provinciali vengono disposti sulla totalità dei posti disponibili (100%) determinati in base ai criteri precedentemente indicati, i trasferimenti interprovinciali e tutta la mobilità professionale sarà disposta, invece secondo precise aliquote definite dal contratto sulla mobilità e calcolate sui posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali.

Per il prossimo anno scolastico, con la proroga del CCNI 2017/18, sono state confermate le stesse aliquote stabilite per l’anno scolastico in corso

Per le immissioni in ruolo autorizzate per l’anno scolastico 2018/19 viene accantonato il 60% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del 30% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

La mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo sia provinciali che interprovinciali), si può effettuare nel limite del 10% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della secondaria di secondo grado, come stabilito nell’art.8 comma 10, vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali sopra indicate. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale l’aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.

Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei Licei musicali, come chiarito in un nostro precedente articolo, sono riservati il 50% di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di posto unico o resto dispari il posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale.

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