Mobilità 2018/19, a docente soprannumerario garantita permanenza provincia titolarità e scuola

WhatsApp
Telegram

Mobilità 2018/19. Al docente soprannumerario è garantito rimanere nella provincia di titolarità e la titolarità su scuola. Anche se trasferito d’ufficio. Come è stata modificata la legge 107 dal CCNI sulla mobilità

Grazie al del CCNI 2017/18 che verrà prorogato anche per il 2018/19 i sindacati firmatari hanno garantito al docente soprannumerario di non allontanarsi dalla provincia di titolarità e di muoversi comunque su scuola anche se trasferito d’ufficio.

COSA PREVEDEVA LA LEGGE 107/2015. AMBITI TERRITORIALI E RUOLO REGIONALE

Ricordiamo infatti che la legge 107/2015 al comma 73 dispone che il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali.

Addirittura nella prima bozza della mobilità era anche previsto che il docente in esubero nella propria provincia poteva essere movimentato nelle altre province della regione ai fini di una collocazione.

Non dimentichiamo infatti che ai sensi del comma 63 della stessa legge i ruoli sono “regionali”:

“A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto”

IL CCNI 2017/18 HA MODIFICATO LA LEGGE 107/2015

Con la firma del CCNI si è scongiurato tutto questo e si è quindi di fatto modificata la legge attraverso il Contratto.

Il docente soprannumerario, infatti, anche se trasferito d’ufficio si muoverà comunque su scuola (e ciò vale anche se il soprannumerario dovesse essere un titolare sull’ambito e non su scuola) e se proprio non dovesse trovare posto si troverà in esubero sul proprio ambito di titolarità (prima si diventata DOP).

Stessa cosa per il docente in esubero che rimarrà comunque nella propria provincia di titolarità senza possibilità di essere trasferito ad altra provincia della regione.

È bene quindi non dimenticare cosa prevede la legge e cosa invece è stato modificato con il Contratto di mobilità.

COME SI MUOVE IL DOCENTE SOPRANNUMERARIO

Il personale individuato perdente posto potrà presentare domanda di trasferimento (in modalità cartacea) ed esprimere fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole.

  • Nel caso non venga accontentato per le preferenze espresse verrà trasferito d’ufficio, prima dei movimenti a domanda, e assegnato, in ordine di viciniorietà, ad una scuola dell’ambito di titolarità.
  • Qualora non fosse soddisfatto per carenza di posti, il trasferimento avverrà in una scuola di un ambito della provincia rispettando l’ordine di viciniorietà.
  • In ultima analisi resterà in soprannumero sull’ambito che comprende la scuola di precedente titolarità.

Tutto sulla mobilità

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri