Mobilità 2018/19: diplomati magistrale con riserva e docenti fase B e C con ricorso, come presentano domanda di trasferimento?

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I docenti inseriti con riserva o in attesa di sentenza definitiva potranno inoltrare domanda di trasferimento? E quelli che hanno solo un provvedimento cautelare? Chiarimenti

L’O.M. 2018/2019 dà dei chiarimenti sulla possibilità di inoltrare domanda di trasferimento per tutti quei docenti che sono ad oggi immessi in ruolo con riserva.Mentre indica una sostanziale differenza tra i docenti che hanno già una sentenza definitiva e i docenti che hanno solo dei provvedimenti cautelari.

DOCENTI IMMESSI IN RUOLO CON RISERVA – DIPLOMATI MAGISTRALI

L’art. 8 che dà indicazione sulle domande di trasferimento e di passaggio cattedra al comma 4 dispone:

“Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità, la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente”.

Pertanto, per esempio, tutti i docenti dei ricorsi diplomati magistrali potranno inoltrare domanda di trasferimento anche se al momento hanno un’immissione in ruolo con riserva; e una volta ottenuto il movimento avranno comunque la riserva. Ovviamente la domanda di trasferimento è sempre volontaria.

SENTENZE CAUTELARI E SENTENZE DEFINITIVE – DOCENTI FASI B, C, D immissioni in ruolo 2015

Il comma 5 dà invece delle indicazioni per i docenti che hanno delle sentenze ormai definitive oppure ancora dei provvedimenti cautelari.

In questi casi parliamo soprattutto dei docenti delle fasi B, C e D del 2015.

1. Nel primo caso, cioè quando la sentenza è definitiva viene disposto: eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, dovranno avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità e gli interessati potranno produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi. Nel caso l’esecuzione preveda l’attribuzione di una titolarità su ambito in soprannumero la mobilità sarà obbligatoria, e quindi attivata d’ufficio in caso di inerzia dell’interessato.

Sostanzialmente vengono date in primis delle indicazioni agli Uffici scolastici in merito al cambio della titolarità del docente la quale deve avvenire prima della mobilità in modo da dare la possibilità allo stesso di effettuare, sempre se vuole, la domanda di trasferimento partendo appunto dalla nuova titolarità acquisita con sentenza ormai definitiva.

Poi vengono date ulteriori chiarimenti: nel caso in cui la sentenza dovesse avvenire dopo la scadenza delle domande si dà comunque la possibilità di inoltrare eventualmente domanda anche dopo la scadenza dei termini.

E infine si aggiunge che se la nuova titolarità, sempre ottenuta con sentenza definitiva, è un ambito in cui però vi è soprannumero, in questi casi la domanda di trasferimento per il docente diventa obbligata, altrimenti, così come accade per tutti i soprannumerari di ambito, il movimento avverrà d’ufficio.

Per esempio, il docente della FASE B trasferito a Milano che però ha un provvedimento definitivo per la provincia di Messina, provincia per la quale ha effettuato il ricorso, avrà adesso la titolarità nella provincia di Messina e sarà appunto questa la titolarità che gli comparirà nella schermata di istanze online.

2. Diverso è il caso di tutti quei docenti che hanno solo un provvedimento cautelare e non quindi un sentenza definitiva. Infatti il comma prosegue specificando: I destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento.

Sostanzialmente per il MIUR chi ancora non ha una sentenza definitiva mantiene la titolarità nella provincia in cui era stato assegnato all’epoca dei trasferimenti, e da quella si muoverà, quindi, se vorrà inoltrare domanda di trasferimento.

Per esempio, il docente della FASE B trasferito a Milano che però ha un provvedimento cautelare per la provincia di Messina, provincia per la quale ha effettuato il ricorso, rimane come titolarità a Milano, provincia in cui all’epoca è stato disposto il trasferimento, e sarà appunto questa la titolarità che gli comparirà nella schermata di istanze online.

A differenza quindi dei docenti con sentenza già definitiva ai quali, come detto, verrà invece cambiata la titolarità con la provincia per la quale hanno vinto il ricorso.

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