Mobilità 2018/19: conta ordine preferenze, come compilare domanda per trasferimento provinciale e interprovinciale. Come si utilizza precedenza

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Molti docenti ci chiedono come regolarsi nel caso intendano esprimere nella domanda di trasferimento sia preferenze provinciali che interprovinciali, e come queste devono essere inserite nella domanda qualora si debba fruire nel contempo di un precedenza. Compresa quella del rientro nell’ottennio per il perdente posto.

PREFERENZE PROVINCIALI E INTERPOVINCIALI

Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province.

La mobilità all’interno della provincia precede quella interprovinciale, ma le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell’ordine riportato in quest’ultima.

Pertanto, come abbiamo detto in più interventi, il docente che intende trasferirsi deve inserire le preferenze nell’ordine a lui più congeniale, a seconda se vuole dare “priorità” al trasferimento provinciale o a quello interprovinciale, se intende ovviamente partecipare ad entrambi i movimenti.

Un caso potrebbe essere il docente titolare sull’ambito X di Milano che vuole trasferirsi a Catanzaro.

Tale docente vuole dare “priorità” al trasferimento interprovinciale e come ultima analisi tentare una scuola di Milano.

Inserirà nella domanda, prima 4 scuole di Catanzaro, poi i due ambiti di Catanzaro (o il codice provincia di CZ), poi potrà inserire magari altri ambiti o codici provincia di altre province vicine a Catanzaro e come ultima preferenza la scuola di Milano.
In questo caso il sistema analizzerà la disponibilità nella scuole di Milano solo se non sarà soddisfatto in una delle preferenze interprovinciali. Resta inteso che quando si analizzerà la scuola di Milano lui parteciperà al movimento provinciale di Milano.

UTILIZZO DELLE PRECEDENZE NEL TRASFERIMENTO CON PREFERENZE PROVINCIALI E INTERPROVINCIALE

L’art. 9 comma 11 dell’O.M. 2018 dispone che

Nei trasferimenti, quanti intendano avvalersi delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità, dovranno prioritariamente indicare, almeno una scuola del comune per il quale hanno diritto alla precedenza oppure l’ambito che comprende o è compreso nel predetto comune in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune.

Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

Un caso potrebbe quindi essere del docente che richiede trasferimento interprovinciale e provinciale e utilizza un precedenza che però, per esempio, per fare il caso più complesso, la può utilizzare solo in ambito provinciale.

Riferendoci quindi al docente dell’esempio precedente, che da Milano vuole trasferirsi a Catanzaro, poniamo che tale docente abbia la residenza a Milano e abbia una precedenza per disabilità personale art. 21 legge 104/92 oppure è in quella provincia che assiste il genitore disabile.

Dal momento che tale precedenza è spendibile solo nella provincia di residenza/assistenza che nel nostro esempio coincide con quella di titolarità, ma che il docente vuole prima tentare il trasferimento interprovinciale, dovrà fare così:

inserire in ordine di preferenza prima le preferenze interprovinciali (perché vuole dare priorità a tale movimento), poi, quando inserisce quelle provinciali deve partire con l’inserire le scuole o gli ambiti che fanno riferimento al comune di residenza/assistenza provinciale:

1. Preferenza interprovinciale
2. Preferenza interprovinciale
3. Preferenza interprovinciale
4. Ecc
5. Preferenza provinciale scuola/ambito del comune di residenza/assistenza per fruire della precedenza all’interno della provincia
6. Altre preferenze provinciali.

IL CASO DEL PERDENTE POSTO CHE RICHIEDE CONTEMPORANEAMENTE TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE

Il comma 12 stessa ordinanza dispone:

In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

Vale quindi quando detto nell’esempio precedente.

Anche il perdente posto (compreso quello che richiede il diritto di rientro nell’ottennio) può esprimere preferenze interprovinciali.

Segue lo stesso criterio dell’esempio precedente inserendo prima preferenze interprovinciali (anche condizionando la domanda) e, solo se non soddisfatto in queste, si muoverà poi con domanda condizionata/d’ufficio in provincia o riassorbito nella scuola se si libera il posto:

Docente dichiarato perdente posto
1. Preferenza interprovinciale
2. Preferenza interprovinciale
3. Preferenza interprovinciale
4. Ecc.
5. Possibilità di essere riassorbito se si libera il posto in provincia
6. Trasferimento a domanda condizionata/d’ufficio in provincia se non si libera il posto qualora non siano espresse altre preferenze provinciali.

Chi rientra nell’ottennio
1. Preferenza interprovinciale
2. Preferenza interprovinciale
3. Preferenza interprovinciale
4. Ecc
5. Scuola di precedente titolarità (utilizzo della precedenza per il rientro)
6. Eventuali altre scuole della provincia

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