Mobilità 2018/19, chi non ottiene il trasferimento rimane nella scuola di attuale titolarità

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“Cosa accade se non ottengo il trasferimento?” il quesito è lecito. Nel contratto sulla mobilità del personale docente, ATA ed educativo per l’a.s. 2018/19 non c’è una risposta esplicita, ma non sono indicate conseguenze per le domande non soddisfatte.

La domanda di mobilità è volontaria per tutti (anche per i docenti neoimmessi in ruolo), possono essere richieste fino a 15 preferenze (sia ambiti che province) di cui massimo 5 scuole. Ciò vale sia per i trasferimenti che per i passaggi di cattedra e/o di ruolo (domande ovviamente distinte).

È chiaro che affinché la domanda sia valida è obbligatorio esprimere almeno una preferenza.

Se, in base ai posti disponibili (ai trasferimenti va il 30%, ai passaggi il 10%) non sarà possibile ottenere il trasferimento nelle modalità richieste, il docente rimmarrà nella scuola di attuale titolarità, al pari di chi non ha affatto inoltrato domanda. Semmai, potrà tentare di presentare domanda di assegnazione provvisoria. Questo vale sia per la richiesta di posti comuni, sia per il trasferimento da sostegno a posto comune e viceversa.

Il posto che il docente occupa infatti diventerà vacante e disponibile solo dopo che lui stesso avrà ottenuto il trasferimento per una delle preferenze espresse nella domanda, in caso contrario, non ottenendo il movimento richiesto, rimarrà nella scuola attuale senza nessuna modifica della titolarità e – ci auguriamo – senza alcuna ripercussione per il fatto di aver presentato domanda manifestando la volontà di voler andare via.

Ricordiamo anche chi ottiene il trasferimento su scuola non deve firmare un nuovo contratto con il Dirigente Scolastico, anche se nella precedente scuola aveva firmato un contratto triennale in quanto assunto sulla base della legge 107/2015.

La nuova titolarità, determina infatti la decadenza dell’incarico triennale, ma non del contratto di assunzione in ruolo che rimane sempre valido.

Ricordiamo altresì che il bonus di 10 punti che spetta per non aver presentato domanda di trasferimento o passaggio provinciale (o averla revocata entro i termini stabiliti annualmente) per un triennio dall’a.s. 2000/01 all’a.s. 2007/08, continuerà a spettare se non si ottiene il trasferimento. Esso si perde infatti solo nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

E’ utile chiarire che, in ogni caso, la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, senza ottenere, però, il movimento richiesto, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

Non esistono dunque le leggende metropolitane di “assegnazioni d’ufficio” o ancor peggio di assegnazione all’ambito territoriale se non si ottiene il trasferimento.

Ricordiamo inoltre che chi ottiene il trasferimento su scuola non avrà ancora nessun obbligo di permanenza. E’ bene infatti precisare che per la mobilità a.s. 2018/19 vigono le stesse regole e quindi lo stesso CCNI del 2017/18 che è stato a tal fine prorogato.

Pertanto, la nuova mobilità, che prevederà un nuovo contratto integrativo nazionale triennale, non può che regolare i trasferimenti a partire dal 2019/20.

In conclusione, l ‘ottenimento della scuola nei movimenti 2018/19 non preclude di poter richiedere nuovamente trasferimento su scuola per il 2019/20.

Naturalmente stiamo parlando di mobilità volontaria e non delle situazioni che coinvolgono i docenti dichiarati sovrannumerari. Docenti di sostegno soprannumerari: come funziona la graduatoria, come si individuano, fare domanda di mobilità Accorpamento istituti, quali docenti perdono il posto? Criteri per l’individuazione e casistiche Graduatoria interna di istituto per individuazione soprannumerario, quando va pubblicata

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