Mobilità 2017, sarà il Dirigente, non il docente, a decidere se coprire posti di potenziamento

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Come chiarisce la legge 107/2015, nota come “Buona scuola”, dal corrente anno scolastico2016/17 per ogni istituzione scolastica si parla di organico dell’autonomia comprensivo delle cattedre dell’organico di diritto e dei posti di potenziamento.

In base al comma 5 della citata legge, che istituisce questo organico, i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

I docenti titolari nella scuola, quindi, non hanno la loro titolarità nell’organico di diritto o nel potenziamento, ma nell’organico dell’autonomia nella sua interezza.

Nello stesso modo i docenti con titolarità su ambito hanno ricevuto l’incarico triennale con assegnazione di cattedra nella scuola, che può essere sia nell’organico di diritto che nel potenziamento.

Erroneamente viene fatto ancora, da molti docenti, un parallelismo tra incarico triennale e potenziamento, quando in realtà non è così o, comunque, non è sempre così obbligatoriamente.

Il docente risulta, infatti, assegnato (sia il titolare nella scuola, sia il titolare nell’ambito con incarico triennale nella scuola) all’organico dell’autonomia e l’assegnazione specifica delle cattedre, diritto o potenziamento, è competenza del dirigente scolastico.

La stessa mobilità per il prossimo anno scolastico, sia trasferimenti che passaggi di cattedra e passaggi di ruolo, sarà disposta sulle cattedre vacanti dell’organico dell’autonomia, senza distinzione tra cattedre dell’organico di diritto e cattedre dell’organico di potenziamento.

Il docente, infatti, non troverà in nessuno dei moduli utilizzabili per i diversi movimenti e per i diversi ordini e gradi di istruzione, una sezione o una casella specifica dove poter esprimere la scelta per ottenere il movimento su uno specifico organico, diritto o potenziamento, e, quindi, non ha la possibilità di escludere nessuna delle cattedre eventualmente disponibili nelle sedi richieste.

Il docente soddisfatto nella domanda di mobilità per una delle preferenze espresse, potrà lavorare, quindi, sia su una cattedra di diritto che su una di potenziamento, a seconda dell’assegnazione disposta dal dirigente scolastico che, come sottolinea il comma 78 della legge 107, deve agire, comunque, “nel rispetto degli organi collegiali” e dovrà tener conto, quindi, dei criteri stabiliti da Collegio Docenti e Consiglio di Istituto

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