Mobilità 2017, perdente posto può condizionare domanda e partecipare comunque al movimento interprovinciale

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In questi giorni, i docenti dichiarati perdenti posto, a causa della contrazione dell’organico della scuola di titolarità (sia su scuola che con incarico triennale), stanno ricevendo la notifica da parte dei dirigenti scolastici e conseguentemente presentano domanda di mobilità in seguito al nuovo status (possono anche non presentarla, ma in tal caso vengono trasferiti d’ufficio a punteggio zero).

Non sono pochi i casi di docenti che, prima di essere dichiarati perdenti posto, avevano già presentato domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale. In tal caso, la nuova domanda mobilità, in qualità di perdente posto, sostituisce quella precedentemente inoltrata.

Analizziamo il caso di chi ha presentato, prima di essere a conoscenza della condizione di perdente posto, domanda di trasferimento interprovinciale e intende ripresentare domanda.

Il fatto che per i movimenti provinciali e interprovinciali si presenti un’unica domanda sta creando un po’ di confusione, tanto che alcuni docenti credono che, condizionando la domanda presentata in qualità di perdente posto, non possono partecipare al movimento interprovinciale.

Ribadiamo, come già scritto in una risposta ad un quesito dal prof. Paolo Pizzo, che il docente che aveva già presentato domanda di trasferimento interprovinciale può ripresentare la domanda, in quanto perdente posto, e può condizionarla (rispondendo “no” alla domanda “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda? “) senza che ciò pregiudichi il trasferimento interprovinciale. Questo perché, inserendo dapprima le preferenze per la provincia in cui si intende ritornare, prima di eventuali preferenze provinciali, il sistema, in presenza di disponibilità di posti, assegnerà il docente in una scuola/ambito della provincia di rientro indicati. Ciò è scritto a chiare lettere nell’OM n. 221/2017 all’articolo 9 comma 12, dove leggiamo:

Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, verrà movimentato d’ufficio secondo la catena di prossimità tra gli ambiti che sarà pubblicata sullo spazio MOBILITA’ del sito Miur partendo dall’ambito comprendente la scuola di precedente titolarità. La mobilità avviene su tutte le scuole disponibili a partire dall’ambito corrispondente alla precedente titolarità, per ciascun ambito in subordine vengono considerate le disponibilità dell’istruzione per adulti. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

Il testo è chiarissimo, non lascia spazi ad interpretazioni: ” In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali“. Quindi chi è soddisfatto nelle preferenze interprovinciali non viene riassorbito, in caso contrario il docente manterrà i benefici previsti per chi condiziona la domanda (rientro nell’ottennio, mantenimento del punteggio di continuità …).

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