Mobilità 2018/19: docenti che chiedono Cattedra Oraria Esterna, cosa devono sapere

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Le cattedre orario esterne vengono costituite dall’Ufficio Scolastico Provinciale, nella fase di predisposizione degli organici, accorpando spezzoni orario vacanti in diverse istituzioni scolastiche

COSTITUZIONE DELLE CATTEDRE ORARIO ESTERNE

Le cattedre orario esterne possono essere costituite in seguito a due situazioni in organico diametralmente opposte:

1- contrazione in organico con trasformazione di una cattedra interna in COE

2- incremento di ore in organico con la costituzione di un nuovo spezzone orario non presente nell’organico dell’anno precedente, spezzone che accorpato con ore residue di altra scuola, costituisce una nuova COE

OBIETTIVI NELLA COSTITUZIONE DELLE COE

Nel primo caso la costituzione della COE ha come obiettivo principale quello di salvaguardare la titolarità dei docenti evitando esuberi.

Il docente per mantenere la titolarità nella scuola deve avere una cattedra completa e questo non si può verificare con uno spezzone orario residuo, mentre è garantito da una COE

Nel secondo caso si tratta di cattedra in più rispetto all’organico dell’anno precedente, quindi cattedra vacante utilizzabile per la mobilità e/o per le immissioni in ruolo.

PREFERENZA ANCHE PER COE NELLA DOMANDA TRASFERIMENTO: QUALI OPPORTUNITÀ

I docenti nella domanda di trasferimento hanno la possibilità di esprimere preferenza anche per cattedre orario esterne, che, per il prossimo anno scolastico, come abbiamo chiarito nel nostro articolo, possono essere costituite anche tra scuole appartenenti ad ambiti diversi.

Il docente che, nel modulo di domanda, risponde affermativamente nella casella specifica (n.42 per Secondaria I grado e n. 41 per Secondaria II grado) “L’aspirante, per le preferenze scuola, richiede anche cattedre orario esterne”, avrà maggiori opportunità di ottenere il movimento richiesto rispetto a coloro che non esprimono tale disponibilità nel modulo domanda.

I docenti che chiederanno solo cattedre interne, infatti, non otterranno il trasferimento richiesto in una specifica scuola nonostante la disponibilità di una cattedra vacante se questa è una COE e da loro non è stata richiesta.

Il docente che chiede anche COE, invece, potrà ottenere con maggiori probabilità il movimento richiesto in quanto per ogni preferenza su scuola indicata nella domanda sarà valutata la disponibilità prima per COI e secondariamente per COE e solo in assenza di disponibilità per entrambe le tipologie di cattedra, sarà presa in esame la preferenza successiva con le stesse modalità.

NECESSITÀ DI CHIARIMENTI PER I DOCENTI INTERESSATI

Non sempre, però, i docenti, che nella domanda di trasferimento esprimono la volontà di essere trasferiti anche su una COE, sono consapevoli delle possibili conseguenze di tale decisione e delle condizioni che determinano l’assegnazione di questa tipologia di cattedra.

Sono molte, infatti, le richieste di chiarimento che arrivano alla nostra redazione, da parte di docenti che vorrebbero chiedere anche COE, ma temono conseguenze negative, o da parte di chi vuole avere informazioni adeguate per poter fare una scelta più consapevole.

Riteniamo, quindi, utile fornire risposta ai molti quesiti pervenuti, con l’obiettivo di fornire, ai numerosi docenti interessati, i chiarimenti richiesti

LA SEDE DI COMPLETAMENTO DELLA COE DEVE ESSERE UNA PREFERENZA INSERITA NELLA DOMANDA?

Il movimento volontario su una COE viene disposto sulla sede principale della cattedra che deve essere una scuola inserita dal docente nelle preferenze, mentre la scuola di completamento può essere una sede non richiesta.

Molti docenti, invece, ritengono erroneamente che anche la scuola di completamento deve essere una delle preferenze espresse nella domanda, ma così non è.

LA SEDE DI COMPLETAMENTO DELLA COE PUÒ ESSERE IN PROVINCIA DIVERSA?

La costituzione delle cattedre orario esterne è competenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale che considera le disponibilità di spezzoni orario vacanti nelle diverse scuole della provincia di competenza.

Sede principale e sede di completamento di una COE, quindi, devono essere ubicate nella stessa provincia

IL DOCENTE CHE CHIEDE ANCHE COE SI PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI ESSERE ASSEGNATO SU UNA CATTEDRA INTERNA?

Con la richiesta di COE il docente non si preclude la possibilità di essere trasferito su una COI in quanto le disponibilità di cattedre, per ogni scuola inserita nelle preferenze, viene valutata prima per cattedre interne e dopo , in assenza di COI, per cattedre orario esterne. Il movimento richiesto sarà disposto, quindi, in base alla presenza di una delle due tipologie di cattedre, nell’ordine indicato

NEL TRASFERIMENTO PREVALE COMUNQUE LA COI?

Nel trasferimento non è prioritaria l’assegnazione di una cattedra interna per tutte le preferenze su scuola espresse nella domanda.

Se, infatti, nella scuola richiesta come prima preferenza c’è la disponibilità di una COE, il docente otterrà su questa il trasferimento, anche se nella preferenza successiva dovesse risultare disponibile una COI.

È POSSIBILE DIFFERENZIARE LE PREFERENZE INSERITE NELLA DOMANDA, CON DISPONIBILITÀ PER COE SOLO PER UNA PARETE DELLE SCUOLE RICHIESTE?

Non è possibile differenziare la richiesta di COE per le singole preferenze su scuola espresse nella domanda. Tale richiesta, quindi, sarà valida per tutte le scuole inserite nella domanda

IL DOCENTE TRASFERITO SU UNA COE PUÒ ESSERE CONSIDERATO TITOLARE, OLTRE CHE NELLA SEDE PRINCIPALE DELLA CATTEDRA, ANCHE NELLA SCUOLA DI COMPLETAMENTO?

Il docente trasferito su una COE risulterà titolare nella sede principale della cattedra, scuola dove sarà inserito nella graduatoria interna di istituto.

La scuola di completamento può, invece, essere diversa nel successivo anno scolastico senza conseguenze per la titolarità del docente. Come chiarisce l’art.11 comma 5 del CCNI, infatti, “le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario”

Il docente che vuole acquisire titolarità nella scuola di completamento della cattedra, dovrà chiedere, quindi, trasferimento in questa scuola

IL DOCENTE TITOLARE SU UNA COE HA PRECEDENZA PER IL TRASFERIMENTO NELLA SCUOLA DI COMPLETAMENTO DELLA CATTEDRA?

Le precedenze per i trasferimenti sono indicate nell’art.13 del CCNI e tra queste non è prevista alcuna precedenza per il trasferimento del docente titolare su una COE nella scuola di completamento della cattedra

È POSSIBILE CHIEDERE UNA MODIFICA DELLA SCUOLA DI COMPLETAMENTO DELLA CATTEDRA?

La possibilità di chiedere una modifica della scuola di completamento della COE dipende dalla contrattazione integrativa regionale che può consentire ai docenti interessati di presentare domanda di miglioramento cattedra (o ottimizzazione).

Con la domanda di miglioramento cattedra il docente può chiedere, infatti, di cambiare la scuola di completamento con un’altra per lui più “comoda” dove risulta in organico una disponibilità oraria utile per il completamento della COE senza modificare la sede principale della cattedra che rimane la scuola di titolarità del docente

IL DOCENTE TRASFERITO SU UNA COE PUÒ LAVORARE SU UNA COI NELLO STESSO ANNO SCOLASTICO?

Se nella scuola di titolarità si rende disponibile uno spezzone orario, anche in organico di fatto, che consente di completare la cattedra all’interno della scuola, il docente trasferito sulla COE viene assorbito in automatico su una cattedra interna nella scuola di titolarità

IL DOCENTE TRASFERITO SU UNA COE CON MOVIMENTO VOLONTARIO, PUÒ LAVORARE GLI ANNI SUCCESSIVI SU UNA COI?

Il docente trasferito volontariamente su una COE potrà essere assorbito l’anno successivo su una COI solo se questa risulterà vacante, quindi non occupata da docente titolare, altrimenti rimane sulla COE a prescindere dalla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto

QUANDO È DETERMINANTE LA GRADUATORIA INTERNA PER L’ASSEGNAZIINE DI UNA COE?

La posizione occupata dal docente nella graduatoria interna di istituto è determinante per l’assegnazione di una cattedra orario esterna solo nel caso di COE ex-novo.

La COE ex-novo è una cattedra non presente nell’organico dell’anno precedente, che si costituisce in seguito a contrazione oraria con trasformazione di una COI in COE. La sua attribuzione deve, quindi, essere disposta in base alla posizione occupata dai docenti in graduatoria e dovrà essere assegnata al docente con minor punteggio che occupa l’ultima posizione

LA COE PUÒ ESSERE ATTRIBUITA ANCHE AI DOCENTI CHE HANNO DIRITTO AD ESSERE ESCLUSI DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO?

I docenti beneficiari di una delle precedenze indicate nell’art.13 comma 2, hanno diritto ad essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto per salvaguardare la loro titolarità nella scuola, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

Questi docenti, però, non sono esclusi dalla possibilità di assegnazione di una COE ex-novo se si tratta di cattedra orario esterna tra scuole dello stesso comune.

L’art.13 comma 3 lettera c) del CCNI è molto esplicito in merito:

“[….] il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi”

Questi docenti, quindi , saranno esclusi dall’assegnazione della COE ex-novo soltanto se costituita tra scuole ubicate in comuni diversi, in caso contrario la COE all’interno dello stesso comune può essere assegnata anche a loro in base al punteggio e, quindi, alla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto, nella quale, per questa assegnazione di cattedra, saranno inseriti regolarmente

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