Mobilità 2016, assunti ante 2014 avevano la precedenza sugli idonei del concorso. Tribunale di Monza trasferisce docente a Catania

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Questa volta proviene  dal Tribunale di Monza  che con sentenza n. 112/2018 del 03/04/2018 dichiara” lllegittima l’assegnazione della ricorrente per l’a.s. 2016/2017 presso l’Istituto Comprensivo Manzoni di Cologno Monzese e ordina al MIUR di assegnarla, anche in soprannumero, ad una sede compresa nell’Ambito Territoriale Sicilia A005-008, provincia Caltanissetta, Catania o altre sedi, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità”.

Si tratta di una docente siciliana assunta ante 2014 (collocata nella c.d. fase b1 della mobilità) che si è vista scavalcata da altri docenti ( idonei del concorso 2012) aventi tutti un punteggio inferiore e con minore esperienza.

Interessante il percorso logico seguito dal Tribunale secondo cui, accogliendo integralmente la tesi dell’avvocato La Cava, ha acclarato che “secondo il meccanismo seguito dal Ministero l’individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall’ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso e conseguente violazione del principio di imparzialità di cui all’art.97 Cost., principio fatto proprio dall’art.28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell’ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l’aspirante con il punteggio più elevato, mentre l’ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito”.

Condannato il Miur al pagamento delle spese legali.

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