Mobilità, 104 è valida per i trasferimenti? Decine di sentenze dicono di sì

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Sono diversi i contenziosi ancora pendenti, così come diverse sono le sentenze della giurisprudenza di merito, in merito a quella problematica, dovuta ad una incomprensibile limitazione contrattuale come contemplata nl ccnl della mobilità, in materia di precedenza di cui alla legge 104.

Fatto

Diversi i ricorrenti che, dovendo partecipare alle operazioni di mobilità, anche per il corrente anno scolastico, sono stati costretti ad adire il Tribunale. Pur dovendosi ricordare che ancora non si sono neanche conclusi i contenziosi riguardanti le mobilità degli anni scolastici pregressi! Ricorrenti che pur essendo in diversi casi referenti unici di genitore in gravi condizioni di disabilità ex art. 3 co 3 l. 104/92, non sono stati messi nelle condizioni di poter usufruire della precedenza di cui alla legge citata, perché escluso dall’art. 13 comma 4 della contrattazione collettiva nazionale integrativa per la mobilità 2016/2017 e 2017/2018 come poi prorogata anche per l’anno scolastico successivo, senza dimenticare anche le varie note ministeriali che hanno limitato il detto diritto solo alle successive operazioni di assegnazione provvisoria ed utilizzazioni.

Una delle ultime pronunce, ma certamente ve ne saranno delle altre, è quella del Tribunale di Vicenza in Sezione Lavoro sentenza 364/2018 del 16.08.2018.

Le clausole che limitano il diritto di scelta prioritaria alla sola mobilità annuale sono nulle

“Nel merito, la vicenda presuppone l’esame della conformità alla disciplina legislativa di cui all’art. 33 l. 104\1992 dell’art. 13 CCNI, nella parte in cui limita il diritto di precedenza del figlio che assiste il genitore portatore di handicap alle sole operazioni di assegnazione provvisoria. A questo proposito, si condividere quanto ritenuto nel merito dal Tribunale di Taranto, con ordinanze dott. L. De Napoli, ord. 13.08.2013 e dott. E. Palma, ord. 15.09.2015, in relazione alla deroga apportata dal CCNI alla regola desumibile dall’art. 33 l. n. 104/1992 e succ. mod., come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Consulta. In particolare, le pronunce richiamate hanno evidenziato che “la clausola pattizia appena citata, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva, deve ritenersi nulla, a norma dell’art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall’inciso “ove possibile” contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato”.

Nulle le clausole che non danno precedenza assoluta ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3

Si tratta di contenziosi che da anni caratterizzano il comparto della scuola. E non si capisce il perché non si vogliano recepire principi di diritto oramai consolidati. Ad esempio il Tribunale Cremona, 01/08/2001 affermava che Le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui – in violazione dell’art. 21 l. 5 febbraio 1992 n. 104 – non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3.”

Sul diritto all’inamovibilità

Mentre il Tribunale Fermo, con provvedimento del 16/11/2005 riconosceva chesecondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, la titolarità del beneficio di cui all’art. 33 della legge n.104 del 1992 comporta la inamovibilità dall’ufficio, per ciò che ne segue la collocazione “fuori graduatoria”, ossia l’esclusione dalla partecipazione alla formazione della graduatoria di istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari da trasferire”.

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