Mobilità: per tutela della famiglia immessi in ruolo da concorso in fase B hanno diritto a sede definitiva nella regione di partecipazione al concorso

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Si era riferito negli scorsi giorni della pronunzia del Tribunale del Lavoro di Torino del 13 giugno (dott.ssa Fierro) nella quale si è puntualizzato che, per gli immessi in ruolo da concorso in fase B, “la sede di assegnazione iniziale, in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell’attribuzione della sede definitiva; l’attribuzione della sede provvisoria fuori regione è circoscritta temporalmente all’anno scolastico 2015/2016”.

Si era riferito negli scorsi giorni della pronunzia del Tribunale del Lavoro di Torino del 13 giugno (dott.ssa Fierro) nella quale si è puntualizzato che, per gli immessi in ruolo da concorso in fase B, “la sede di assegnazione iniziale, in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell’attribuzione della sede definitiva; l’attribuzione della sede provvisoria fuori regione è circoscritta temporalmente all’anno scolastico 2015/2016”.

Alle medesime conclusioni era giunto, poi, il Tribunale del Lavoro di Sondrio (Dott. Fabrizio Fanfarillo) con ordinanza d’urgenza del 14/6/16.

E’ adesso intervenuta l’ulteriore ordinanza d’urgenza del Tribunale di Verona (Dott. Michele Maria Benini), emessa il 30/6/16 su ricorso curato dall'Avv. Fabio Rossi per conto di una docente campana assegnata in sede provvisoria a Verona, ove si ribadisce, anzitutto, che: <<La provvisorietà della sede nella quale i docenti di fascia B vengono immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge n. 107/2015 – oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale – è peraltro chiaramente sancita dall’art. 1 comma 73 legge n. 107/15 il quale espressamente prevede che “Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. (….) Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali>>.

Il Tribunale di Verona ha rimarcato, poi, la peculiarità della fattispecie di reclutamento relativa alla fase B del piano straordinario sotto il profilo dell’inesistenza di pretesi vincoli di permanenza rilevando che: <<In base all’art 1 comma 98 la ricorrente è stata quindi assunta con contratto a tempo indeterminato al di fuori della procedura di reclutamento prevista dall’art. 399 sia perché ha partecipato ad una procedura nazionale (e quindi al di fuori dell’ambito regionale della graduatoria) sia perché non le è stato imposto alcun vincolo di permanenza (mentre il terzo comma dell’art. 399 imponeva un vincolo di tre anni nella provincia di assunzione) >>.

Il giudice scaligero, analogamente ai colleghi di Torino e Sondrio, ha, quindi, dichiarato “il diritto all’accantonamento del posto AD03 nella fase B della mobilità in un ambito territoriale ricompreso nella regione Campania di partecipazione al concorso”.

Infine, sotto il profilo dell’urgenza, il Tribunale di Verona ha rimarcato come: <<La permanenza della ricorrente per almeno un triennio a Verona pregiudicherebbe in maniera irreparabile il sereno sviluppo della personalità delle minori nell’ambito del nucleo famigliare. Ai sensi dell’art. 2 della Costituzione tra le “formazioni sociali” che devono essere particolarmente tutelate rientra sicuramente anche la famiglia>>.

"Tutela della famiglia – conclude l'Avv. – che il MIUR e le sigle sindacali che hanno sottoscritto il CCNI sulla mobilità, nei termini oggi dichiarati illegittimi da vari Tribunali, non hanno sin qui dimostrato di avere tra le proprie priorità."

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