Mobilità e graduatoria interna di istituto: come certificare le disabilità o patologie che danno diritto alle precedenze

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Analizziamo come e quando certificare le patologie che danno diritto alla precedenza nella mobilità a domanda (trasferimento) e all’eventuale esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

Analizziamo come e quando certificare le patologie che danno diritto alla precedenza nella mobilità a domanda (trasferimento) e all’eventuale esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

CERTIFICAZIONI PROVVISORIE O DEFINTIIVE: ASL, COMMISSIONI MEDICHE O MEDICO DI BASE?

Lo stato della DISABILITÀ PERSONALE O DELL’ASSISTITO (precedenza per art. 21 o handicap grave art 3 comma 3 personale o dell’assistito) deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall’articolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, DA UN MEDICO SPECIALISTA NELLA PATOLOGIA DENUNCIATA IN SERVIZIO PRESSO L'A.S.L. DA CUI È ASSISTITO L'INTERESSATO.

L’accertamento provvisorio di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.

La commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.

La situazione di disabilità in caso di soggetti con PATOLOGIE ONCOLOGICHE può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6, comma 3 bis del D.L. n. 4 del 2006, convertito in L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accerta-mento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio

La situazione di gravità delle persone con SINDROME DI DOWN può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del MEDICO DI BASE. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

PRECEDENZA ART 21 LEGGE 104/92 (PERSONALE)

Tale disabilità dà precedenza nei trasferimenti e diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

Si premette che le certificazioni relative alle invalidità e quelle relative alla disabilità SONO DISTINTE. Non bisogna quindi confonderle.

La precedenza di cui all’art 21 è l’unica precedenza personale, che prevede una invalidità accompagnata da una disabilità (anche con certificazioni distinte). Tutte le altre precedenze (personali e per assistenza al disabile), con esclusione di quella relativa alle gravi patologie e alla sindrome di Down, presuppongono invece la situazione di handicap grave del soggetto art. 3 comma 3.

Pertanto per fruire della precedenza di cui all’art. 21 della legge 104/92 è necessario che risulti chiaramente, ANCHE IN CERTIFICAZIONI DISTINTE, LA SITUAZIONE DI DISABILITÀ (anche non grave) E IL GRADO DI INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AI DUE TERZI o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Tale stato deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

PRECEDENZA ART. 33, COMMA 6 DELLA LEGGE N. 104/92 (PERSONALE)

Tale disabilità dà precedenza nei trasferimenti e diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

Nella certificazione deve risultare la situazione di gravità della disabilità art. 3 comma 3 legge 104/92.

Pertanto non è possibile fruire della precedenza o dell’esclusione dalla graduatoria interna con il solo riconoscimento della invalidità (anche se al 100%) o di una disabilità non grave art 3 comma 1. È necessario il solo art 3 comma 3.
Tale stato deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

PRECEDENZA PER LE PERSONE DISABILI ASSISTITE (ART. 33, COMMA 5 E 7)

L’assistenza al familiare disabile dà precedenza nei trasferimenti e diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto (il figlio che assiste il genitore non ha però precedenza nei trasferimenti interprovinciali).

Ricordiamo che la precedenza e l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto è prevista SOLO per assistenza al coniuge, al figlio (precedenza/esclusione per entrambi i genitori), al fratello/sorella (a determinate condizioni) e a chi esercita la tutela legale. È inoltre prevista, a determinate condizioni, per l’assistenza al genitore (precedenza/esclusione per il figlio referente unico). È esclusa la precedenza/esclusione graduatoria per altri familiari al di fuori di quelli menzionati (es. zii, cugini, suocere ecc) a meno che non si abbia per questi la legale tutela.

Tutti gli assistiti devono trovarsi nella condizione di disabilità grave (art. 3 comma 3 legge 104/92 o sindrome di Down). Anche in questo caso non è possibile fruire della precedenza o dell’esclusione dalla graduatoria interna con il solo riconoscimento al familiare della invalidità (anche se al 100%) o di una disabilità non grave art 3 comma 1. È necessario il solo art 3 comma 3.

Tale stato deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

La situazione di gravità delle persone con SINDROME DI DOWN può essere documentata mediante certificazione del MEDICO DI BASE. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Disabilità permanente o rivedibile (assistenza al familiare)?

Nel caso di TRASFERIMENTO la disabilità dell’assistito, ESCLUSO PER IL FIGLIO DISABILE (MINORENNE O MAGGIORENNE) ASSISTITO DAL GENITORE (quindi precedenza riconosciuta al genitore che assiste il proprio figlio), deve avere carattere PERMANENTE.

Per l’esclusione dalla GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO, invece, oltre al figlio assistito dal genitore (esclusione dalla graduatoria interna per il genitore che assiste il proprio figlio) la disabilità può essere “rivedibile” anche in caso di assistenza al coniuge con disabilità, purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. Per gli altri soggetti assistiti rimane invece il carattere permanente della disabilità.

Certificazioni e autodichiarazioni per assistenza al familiare

Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza o dell’esclusione dalla graduatoria interna prevista dall’art. 7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:

  • il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
  • l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.

La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore.

L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

  • il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
  • il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con autocertificazione

Inoltre, NEL SOLO CASO DI ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE (FIGLIO “REFERENTE UNICO”):

Bisogna che l’interessato dichiari di essere l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

NOTA BENE

Se il figlio referente unico è l’UNICO convivente con il genitore non deve fare altro che attenersi alle disposizioni finora citate e non deve presentare autodichiarazioni di eventuali altri parenti non conviventi con il disabile (altro genitore, fratelli/sorelle) da cui si evinca l’impossibilità di provvedere all’assistenza al disabile per motivi oggettivi.

Se, invece, il figlio referente unico NON è l’unico figlio convivente (c’è l’altro genitore o fratelli/sorelle conviventi con il disabile) oppure non convive con il genitore ma esistono comunque l’altro genitore/fratelli/sorelle (conviventi o non conviventi con il disabile), bisogna che presenti le autodichiarazioni da cui emergano l’impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; l’impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico.

PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Tale personale ha precedenza nei trasferimenti e ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

Trattasi di personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia).
In questi casi nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.

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