Mobilità Dirigenti Scolastici: precisazioni per usufruire precedenza legge 104/92

Di Lalla
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Lalla – Con nota del 25 giugno 2013 il Miur ha fornito chiarimenti sull’applicazione della tutela prevista dalla legge 104/92 nella fase di individuazione del Dirigente Scolastico sovrannumerario in seguito a dimensionamento della rete scolastica. L’USR Campania fornisce poi indicazioni sulla corretta applicazione della precedenza per l’art. 33 nel caso di figlio che assiste genitore in qualità di referente unico.

Lalla – Con nota del 25 giugno 2013 il Miur ha fornito chiarimenti sull’applicazione della tutela prevista dalla legge 104/92 nella fase di individuazione del Dirigente Scolastico sovrannumerario in seguito a dimensionamento della rete scolastica. L’USR Campania fornisce poi indicazioni sulla corretta applicazione della precedenza per l’art. 33 nel caso di figlio che assiste genitore in qualità di referente unico.

Il Ministero precisa che la tutela prevista dalla legge 104/92 è da considerarsi tale non solo per l’assunzione, ma anche per le fasi successive nello svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresa l’assegnazione di altri incarichi. La legge 104 opera non solo nel determinare la priorità nella scelta della sede, ma anche nel soddisfacimento dell’interesse del lavoratore a non essere allontanato dall’attuale sede di lavoro (art. 47 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata).

L’USR Campania specifica inoltre che la corretta applicazione del disposto normativo di cui alla legge 104/92 art. 33 prevede, nel caso di figlio che assiste genitore in qualità di referente unico, che sussistano le seguenti condizioni

– impossibilità del coniuge del disabile di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

– impossibilità da parte di altri figli, di effettuare l’assistenza del genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive;

– esclusività dell’assistenza: essere l’unico figlio ad aver chiesto i benefici legge 104/1992 (permessi retribuiti o congedo straordinario per l’assistenza, precedenze);

– non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato.

La nota Miur del 25 giugno 2013

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