Mobilità 2014: indicazioni più precise per i perdenti posto

Di Lalla
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red – Continua il lavoro di revisione del testo sulla mobilità, nella speranza di poter licenziare un’ipotesi di contratto per gli inizi di dicembre e poterla quindi inviare alla Funzione Pubblica in tempi ragionevoli. Passo passo, le modifiche apportate segnalate dai sindacati.

red – Continua il lavoro di revisione del testo sulla mobilità, nella speranza di poter licenziare un’ipotesi di contratto per gli inizi di dicembre e poterla quindi inviare alla Funzione Pubblica in tempi ragionevoli. Passo passo, le modifiche apportate segnalate dai sindacati.

All’art. 9 – Documentazione e certificazione, è stato chiarito che la situazione di disabilità delle persone con sindrome di Down può essere documentata anche mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell’art. 9 c. 3 della legge 289/2002.

All’art. 18 Modalità di assegnazione delle cattedre e dei posti – cattedre interne ed esterne , si è ritenuto di apportare una integrazione al comma 18, in relazione all’assegnazione delle cattedre orario ai beneficiari delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI.

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Si è precisato che l´ assistenza domiciliare di cui in alcuni casi godono i disabili gravi non fa venir meno la precedenza riconosciuta ai beneficiari della L. 104/92 che li assistono.

Per quanto riguarda i perdenti posto, si sono finalmente modificati gli artt. 22 e 24, rispettivamente per l´ Infanzia e la Primaria da un lato e la Secondaria dall´ altro, relativamente alle grandi città suddivise in distretti subcomunali, rendendo obbligatoria l´indicazione del subdistretto comunale di titolarità – anziché del comune che spesso è molto penalizzante – prima d´ indicare altre sedi relative a comuni della stessa o di altra provincia e, sempre qualora si tratti di grandi città, prima di altri distretti subcomunali che, altrimenti, non risulterebbero esprimibili.

Si è precisato, inoltre, che nei trasferimenti da posto comune, classe di concorso o altra tipologia di posto verso il Sostegno, i posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato, il quinquennio decorre dall´ anno scolastico in cui si è ottenuto il trasferimento su tali posti.

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