Mobbing e lesioni personali, reclusione fino a tre mesi. Occhio ai tempi di prescrizione del reato

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Purtroppo nella scuola, così come in tutti gli ambiti lavorativi, si deve mettere in conto anche il rischio di subire delle lesioni personali. Fattispecie di reato che va incontro ad una specifica prescrizione. Vediamo entro quanto tempo può essere fatta valere

Fatto

Veniva condannato RB, in relazione al reato di lesioni personali colpose, contestato come commesso in danno del dipendente GD dal 2008 in poi e consistito, secondo l’imputazione, nell’avere cagionato al D. una marcata patologia psichiatrica nell’ambito del posto di lavoro, ponendo in essere le condotte ivi descritte. Più in particolare si contestava al B di avere tenuto, nei confronti del suddetto dipendente, una serie di comportamenti vessatori e persecutori, sia mediante espressioni ingiuriose, sia mediante pressioni per lo svolgimento di attività lavorative dopo che il D era rimasto in regime di malattia per alcuni periodi, sia mediante continue e ripetute contestazioni disciplinari spesso a contenuto del tutto pretestuoso. Ne derivava a carico del lavoratore, sempre secondo la contestazione, l’insorgere dapprima di una sindrome ansioso depressiva su base reattiva, indi il manifestarsi di un disturbo depressivo maggiore. I comportamenti tenuti dal B nei confronti del D sono stati confermati, secondo la Corte di merito, da una pluralità di fonti di prova anche dichiarative; gli esiti patologici che, secondo imputazione, ne derivavano sono stati confermati attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi probatori (diagnosi del Centro di Salute Mentale di Trieste, provvedimenti dell’INAIL e dell’Istituto di Medicina del Lavoro di Pordenone, consulenze del P.M, e della parte civile, affidate rispettivamente al dott.Omissis e al dott. Omissis, deponenti

Il procedimento giungeva in Cassazione che riconosceva la sussistenza della prescrizione. Così la Cassazione Penale, Sez. 4, 08 ottobre 2018, n. 44890 –

La prescrizione del reato di lesioni personali in ambito lavorativo

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e come del resto riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, nel reato di lesioni personali colpose (anche in ambito lavorativo) la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’evento, ovvero dal momento di insorgenza della malattia in fieri anche se non ancora stabilizzata o divenuta irreversibile o permanente (Sez. F, n. 3148 del 09/09/2014 – dep. 2015, Ravelli ed altro, Rv. 261991; Sez. 4, Sentenza n. 8904 del 08/11/2011 – dep. 2012; Torrelli, Rv. 252436; Sez. 4, n. 37432 del 09/05/2003, Monti e altri, Rv. 225989). Non é perciò condivisibile il riferimento della Corte di merito alla data di cessazione del rapporto che non risulta invero ancorata né ad alcuna specifica condotta ulteriormente lesiva dell’odierno ricorrente, né ad alcuna specifica interferenza con il progredire della patologia psichica da cui fu colpito il D ; vi si dà invece atto, quale ultima fase documentata del progredire della patologia, di una “evoluzione dell’evento patologico nel senso dell’aggravamento” in data 6 agosto 2010 (data dalla quale sarebbe ad oggi comunque decorso il termine prescrizionale); senza contare che é perlomeno dubbia, alla luce delle considerazioni medico-legali del consulente del P.M., l’evoluzione del quadro diagnostico in termini riconducibili al disturbo depressivo maggiore.

L’articolo 590 del Codice Penale

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

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