Mobbing: per colpa risponde il datore di lavoro

WhatsApp
Telegram

La sentenza 10037 del 15 maggio 2015 della Corte di Cassazione evidenzia che in caso di mobbing commesso da un superiore gerarchico, a rispondere è il datore di lavoro se on dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie per eliminare le iniziative vessatorie.

La sentenza 10037 del 15 maggio 2015 della Corte di Cassazione evidenzia che in caso di mobbing commesso da un superiore gerarchico, a rispondere è il datore di lavoro se on dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie per eliminare le iniziative vessatorie.

I giudici della Cassazione evidenziano, quindi, che quando le azioni di mobbing sono talmente gravi il datore di lavoro non può non esserne a conoscenza e se quest’ultimo rimane inerte di fronte ai comportamenti vessatori diventa a sua volta colpevole alla stregua di chi ha commesso l’azione.




La circostanza che la condotta di mobbing provenga di un altro dipendente gerarchicamente superiore a chi ha subito le attività vessatorie,  non esclude la responsabilità del datore di lavoro sul quale incombono gli obblighi di cui all’articolo 2049 del codice civile, e, come è stato sottolineato dalla Corte, “la durata e la modalità con cui è stata posta in essere la condotta mobbizante, quale risulta anche dalla prove testimoniali,  sono tali da far ritenere la sua conoscenza anche da parte del datore di lavoro che l’ha comunque tollerata”.

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria