Il MIUR non può escludere dalle graduatorie il docente con “Specializzazione K” conseguita presso Enti diversi dall’Opera Montessori.

Di Lalla
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Avv. Salvatore Russo – La mancata stipula di contratto a tempo indeterminato su posto d’insegnamento con “Metodo Didattico Differenziato Montessori” – e la cancellazione dalle relative graduatorie – operata dal MIUR nei confronti dei docenti in possesso di specifico diploma di specializzazione con la mera motivazione che il titolo non è rilasciato dall’Opera Nazionale Montessori o Enti da quest’ultima autorizzati, risulta priva di supporto normativo.

Avv. Salvatore Russo – La mancata stipula di contratto a tempo indeterminato su posto d’insegnamento con “Metodo Didattico Differenziato Montessori” – e la cancellazione dalle relative graduatorie – operata dal MIUR nei confronti dei docenti in possesso di specifico diploma di specializzazione con la mera motivazione che il titolo non è rilasciato dall’Opera Nazionale Montessori o Enti da quest’ultima autorizzati, risulta priva di supporto normativo.

L’Avv. Salvatore Russo, patrocinando le ragioni di una docente iniquamente esclusa dalle immissioni in ruolo effettuate attingendo dalle specifiche graduatorie degli specializzati per l’insegnamento con il metodo didattico Montessori, ha presentato ricorso presso il Tribunale di Roma secondo gli estremi di cui all’art. 700 c.p.c.: la specializzazione posseduta sin dal 1981 dalla ricorrente, e controfirmata dal competente Provveditore agli Studi, non era stata ritenuta valida dal MIUR ai fini della stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in quanto non conseguita presso l’Opera Nazionale Montessori o Ente da essa autorizzato.

L’argomentazione addotta dalla P.A. è stata desunta da quanto riportato al comma A.22, allegato A, Circolare n. 6103 Prot. n. AOOODGPER del 10 agosto 2012, ove il MIUR sostiene che: “Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica, conseguito presso l’Opera Nazionale Montessori o da enti da quest’ultima autorizzati”. Tale assunto, secondo quanto dimostrato in udienza dall’Avv. Salvatore Russo, non si accorda con il combinato disposto degli artt. 46 e 49 del Regio Decreto n. 577/28, da cui si evince che, al contrario, è il Ministero dell’Istruzione l’unico preposto ad autorizzare specifici corsi proprio al fine di abilitare i docenti all’insegnamento con “metodo differenziato Montessori”.

Il Giudice, accogliendo le ragioni della ricorrente per come prospettate dall’Avv. Salvatore Russo, ha emanato ordinanza cautelare volta ad evitare la cancellazione della docente dalle graduatorie d’interesse e ha ordinato al MIUR di far permanere la ricorrente nella graduatoria “a tutti gli effetti di legge e di contratto collettivo”, avendo constatato, già in fase cautelare, che l’esclusione della ricorrente “dalla graduatoria, e comunque dal novero degli insegnanti suscettibili di stipulare un contratto a tempo indeterminato, effettuata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in forza dell’assunto che solo l’Opera Nazionale Montessori sarebbe abilitata al rilascio di diplomi di insegnamento secondo il metodo Montessori non trova, quindi, adeguato supporto normativo […] e, in quanto contenuta in un atto meramente esplicativo e comunque non avente efficacia normativa, quale una circolare (allegato A della Circolare Ministeriale MIUR n. 6103/2012) può essere allo stato agevolmente caducata da questo giudice”.

Secondo quanto già da tempo stabilito dal Consiglio di Stato, infatti, la circostanza per cui l’Opera Nazionale Montessori abbia assunto tra i suoi fini statutari la promozione, lo sviluppo e la diffusione del metodo d’insegnamento Montessori, non le attribuisce una posizione giuridica qualificata a svolgere in esclusiva corsi di didattica differenziata fondati sullo stesso metodo, di modo che uguale attività sia preclusa ad ogni altro soggetto pur ritenuto idoneo dalla competente autorità a norma dell’art. 46 del R.D. 5 febbraio 1928 n. 577; pertanto, legittimamente il Ministro della Pubblica Istruzione autorizza l’espletamento dei predetti corsi da parte di Enti diversi dalla citata Opera.

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