Miur corregge errori nel 50% delle nuove classi di concorso. Pronto un decreto ministeriale

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Gli errori corretti sono quelli formali, per i quali è sufficiente intervenire con un semplice decreto ministeriale e per i quali era stato chiesto ai sindacati di evidenziare le storture.

Si attende invece un intervento legislativo ad hoc per rimettere mano all’impianto strutturale del DPR 23 febbraio 2016. Una situazione non facile da gestire, alle porte vi è la costituzione dei nuovi organici, la mobilità dei docenti di ruolo, l’aggiornamento delle graduatorie di istituto, e forse il TFA per i laureati.

L´Amministrazione, rappresentata dalla dott.ssa Palumbo, ha comunicato lunedì 9 gennaio ai sindacati di aver integrato la tabella A con le indicazioni giunte dalle OOSS dopo la riunione del 28 dicembre.

Una notazione a parte riguarda l’assenza di una disciplina transitoria per chi possiede vecchi titoli di accesso alle classi di concorso, per farli valere ai fini del prossimo TFA e aggiornamento graduatorie di istituto. Ne abbiamo parlato in TFA III ciclo, per partecipare laureati dovranno acquisire CFU mancanti. Graduatorie di istituto III fascia si prevede stessa sorte , ma al momento non c’è un punto fermo, in quanto il Miur si dice convinto di poter inserire la modifica nelle delega sul reclutamento ma al momento la delega è ferma e dovrebbe ricevere una proroga nel Milleproroghe.

Quali erano le modifiche proposte dai sindacati?

Segnaliamo quelli proposti dalla FLCGIL

“Questioni di carattere generale

1) Problema insegnamento di lettere con esami doppi di latino (Lingua “E” letteratura latina invece di “O” e 24 CFU invece di 12)

2) Occorre chiarire se quanto prescritto dall’art 5 del regolamento si applica anche a chi è già in possesso di un titolo valido per le vecchie classi di concorso o solo a per chi è attualmente in un percorso di studi: se così non fosse si creerebbe una palese disparità di trattamento.

Errori formali

In premessa si segnala che le espressioni utilizzate nelle note sono fuorvianti in quanto spesso fanno riferimento all’”accesso al concorso”, mentre si tratta di titoli che danno accesso alle procedure abilitanti e all’insegnamento. Sarebbe opportuna una revisione complessiva per evitare fraintendimenti e ricorsi.

Tabella A

Per tutti gli insegnamenti artistici sono stati omessi tra i titoli del nuovo ordinamento i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dagli ISIA con particolare riferimento al design, alla grafica e alla comunicazione visiva

A-03 Per LS-62 Scienze chimiche è indicata la nota (1) che non è presente per le lauree corrispondenti del vecchio ordinamento (chimica) e magistrale (LM 54 Scienze chimiche)

A-09 Nella colonna dei titoli di accesso DM 22/05 la laurea LS 4-Architettura e ingegneria edile è indicata erroneamente come LM 4-Architettura e ingegneria edile-architettura

A-10 Nella colonna degli insegnamenti Liceo Artistico – tutti gli indirizzi Discipline grafiche e pittoriche (1^ biennio) è erroneamente indicata come “Discipline pittoriche”

A-10 Nella colonna degli insegnamenti Liceo Artistico – indirizzo grafica è erroneamente indicata “Discipline grafiche 1° biennio” che non esiste essendo già compresa in Discipline grafiche e pittoriche (1^ biennio).

A-17 Nella colonna degli insegnamenti Liceo Linguistico è indicata la disciplina Disegno e storia dell’arte (che nel Liceo Linguistico non esiste) in luogo di Storia dell’arte.

A-28 Nella colonna dei titoli di accesso DM 22/05 la laurea LS 38-Ingegneria per l’ambiente e il territorio è indicata erroneamente come LS 28-Ingegneria per l’ambiente e il territorio

A-33 Per le lauree LS 50-Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria e LM 44-Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria è indicata una nota 4 che fa riferimento solo ad esami del vecchio ordinamento: forse si voleva indicare la nota 14?

A-33 Nela colonna indirizzi di studio: ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA articolazione “Conduzione del mezzo” – opzione “Conduzione del mezzo aereo” è stata omessa l’indicazione della disciplina “Logistica 2° biennio”

A-36 Nell’elenco delle lauree magistrali la laurea in Ingegneria navale è erroneamente indicata con LM-33 invece che con LM-34

A-36 Nelle note tra le classi di concorso che possono transitare in opzione è erroneamente indicata la A-32 in luogo della A-33 A-40 La nota (2) posta dopo la laurea in Informatica contiene un’espressione al plurale (“Dette lauree”): occorre precisare se la nota vale anche per le lauree in Ingegneria indicate immediatamente sopra: aerospaziale, civile, gestionale, meccanica, dei materiali, per l’ambiente e il territorio. A-50 La laurea magistrale in Scienze geofisiche (LM-79) è indicata 2 volte

A-53 Nella descrizione della classe di concorso è indicato il pregresso insegnamento di educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che non può essere corrispondente trattandosi di una classe di concorso di nuova istituzione. La cosa rischia di creare una situazione caotica e fonte di possibili equivoci e contenziosi. Infatti nell’allegato “Licei” dal DDG 414/16 che individua la confluenza delle precedenti classi di concorso nelle nuove, la vecchia A031 confluirebbe nella nuova A-53, nonostante che nel DPR 19/16 ci sia scritto chiaramente che “Fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non oltre l’anno accademico 2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex classe di concorso A031 o A032 o A077, in possesso della laurea in Musicologia e beni musicali (LM-45) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9.7.2009”

A- 55 La previsione del possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado per coloro che conseguono il titolo di vecchio ordinamento (ancora funzionante ad esaurimento), non può che riguardare i futuri diplomati. È infatti tuttora in vigore il Decreto Legge 212/02 art. 6 comma 1 lett. a: “1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.”. In relazione alle quattro sottosezioni del “Laboratorio di musica d’insieme” previste dalle Indicazioni nazionali dei licei (D.I. 211/10) è necessario specificare i titoli d’accesso coerenti per ciascuna di esse

A- 56 La previsione del possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado per coloro che conseguono il titolo di vecchio ordinamento (ancora funzionante ad esaurimento), non può che riguardare i futuri diplomati. È infatti tuttora in vigore il Decreto Legge 212/02 art. 6 comma 1 lett. a: “1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.”. Incomprensibile il riferimento al diploma accademico di primo livello nella nota (1) che riguarda anche i diplomi di vecchio ordinamento.

A-62 Non è indicato l’insegnamento di “laboratori tecnici” per l’Indirizzo “Grafica e Comunicazione” opzione “Tecnologie cartarie”

A-63 La previsione del possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado per coloro che conseguono il titolo di vecchio ordinamento (ancora funzionante ad esaurimento), non può che riguardare i futuri diplomati. È infatti tuttora in vigore il Decreto Legge 212/02 art. 6 comma 1 lett. a: “1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.”. L’inserimento delle lauree in Musicologia e beni musicali (LS–51 e LM–45) non è accompagnato dalla richiesta in termini di CFU di alcuna competenza nei settori delle tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica. Analisi errori ed omissioni nuovo regolamento Classi di concorso (DPR 19/16) 3

A-64 Nella descrizione della classe di concorso è indicato il pregresso insegnamento di educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che non può essere corrispondente trattandosi di una classe di concorso di nuova istituzione. La previsione del possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado per coloro che conseguono il titolo di vecchio ordinamento (ancora funzionante ad esaurimento), non può che riguardare i futuri diplomati. È infatti tuttora in vigore il Decreto Legge 212/02 art. 6 comma 1 lett. a: “1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.”.

A-77 Nella colonna delle lauree magistrali le lauree in Antropologia culturale ed etnologia (LM- 1), Archeologia (LM-2) e in Archivistica e bibliteconomia (LM-5) sono indicate erroneamente come LS. Tabella A1 Nella tabella è indicata erroneamente la classe di concorso A-23 invece della A-25 per quanto riguarda gli esami di linguistica.

Tabella B

B-09 nella colonna indirizzi di studio ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA Nella articolazione “Conduzione del mezzo” – opzione “Conduzione del mezzo aereo”: • è stata erroneamente indicata la disciplina “Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto” (che non è presente nell’opzione) invece della disciplina “Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo” • è stata omessa la disciplina “Logistica” (attualmente assegnata anche alle classi di concorso 4/C e 8/C che confluiscono nella B-09) Nella articolazione “Conduzione” (denominazione incompleta, sarebbe “Conduzione del mezzo”) • è stata omessa la disciplina “Logistica” (attualmente assegnata anche alle classi di concorso 4/C e 8/C che confluiscono nella B-09) Nella articolazione “Logistica” • è stata omessa la disciplina “Logistica” (attualmente assegnata anche alle classi di concorso 4/C e 8/C che confluiscono nella B-09)

B-10 Nell’indicazione del diploma di istruzione tecnica superiore opzione costruzioni aeronautiche è indicato erroneamente conduzione del mezzo invece che costruzione del mezzo

B-14 (Ex 39/C e 43/C) mancano due insegnamenti di laboratorio per l’indirizzo Costruzioni ambiente e territorio articolazione Geotecnico: tecnologia per la gestione del territorio e dell’ambiente e geologia e geologia applicata. Questa indicazione specifica poteva anche essere omessa essendoci già l’indicazione di tutti laboratori del II biennio e del V anno per l’intero indirizzo.

B-16 (ex 30/C e 31/C): è stato omesso l’insegnamento della disciplina “Laboratorio di tecnologie informatiche” nelle classi prime degli istituti tecnici del settore tecnologico.

B-20 È indicato “diploma di operatore” invece che “diploma di operatore turistico”

B-24 Diploma di aspirante al comando di navi mercantili è indicato due volte (vecchi e nuovi titoli)

B-25 Diploma di aspirante alla professione di costruttore navale è indicato due volte (vecchi e nuovi titoli)”

Dalla lettura del decreto sapremo se questa indicazioni saranno state accolte, sappiamo comunque che ad essere coinvolte sono il 50% delle nuove classi di concorso.

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Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile