Milleproroghe e pensioni

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SNALS – La VII Commissione del Senato nella seduta dell’8/02/2012 ha approvato il parere favorevole al D.L. Milleproroghe, già licenziato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, a condizione che sia inserita la norma che proroga al 31/08/2012 la maturazione dei requisiti per il pensionamento da parte del personale della scuola.

SNALS – La VII Commissione del Senato nella seduta dell’8/02/2012 ha approvato il parere favorevole al D.L. Milleproroghe, già licenziato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, a condizione che sia inserita la norma che proroga al 31/08/2012 la maturazione dei requisiti per il pensionamento da parte del personale della scuola.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3124

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,



manifestato apprezzamento per:

– l’articolo 1,commi 1 e 2, che proroga al 31 dicembre 2012 il termine per procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato già autorizzato o in corso di autorizzazione nella Pubblica amministrazione, evidentemente nei limiti del turn over previsti dalle disposizioni vigenti,

– l’articolo 1, comma 4, che proroga al 31 dicembre 2012 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni,

– l’articolo 1, comma 6-bis, secondo il quale, a decorrere dal 2013, alle assunzioni di personale educativo e scolastico degli enti locali si applica il limite del 50 per cento rispetto all’anno precedente, già previsto, a decorrere dal 2011, per le assunzioni a tempo determinato, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti di formazione e lavoro delle Pubbliche amministrazioni dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010,

– l’articolo 14, comma 2-bis, che rinvia al 1° gennaio 2013 l’applicazione alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi sancite dall’articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010,

– l’articolo 14, comma 2-quinquies, che proroga al 31 dicembre 2012 la corresponsione di borse di studio alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, nonché ai loro figli,

– l’articolo 20, comma 1, che dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito IRPEF iscritte in bilancio in conto competenza e in conto residui per l’anno finanziario 2011 non impegnate nel corso dell’esercizio 2011, al fine del loro utilizzo nell’esercizio successivo, atteso che esse possono essere destinate, fra l’altro, ad interventi in materia di sport, ricerca, beni ed attività culturali,

– l’articolo 20, comma 1-ter, che proroga al 31 dicembre 2012 il termine di impegnabilità delle risorse iscritte sul capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’anno 2011, per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati nel primo anno di attività, inclusa nel decreto legislativo per la qualità e l’efficienza del sistema universitario, il quale – approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 gennaio – non ha tuttavia ancora completato il suo iter,

preso inoltre atto:

– dell’articolo 1, comma 3, che proroga al 2012 la limitazione al 50 per cento del turn over delle università statali,

– dell’articolo 1, comma 6-ter, secondo cui, con riferimento al personale soprannumerario, l’INPS potrà avvalersi delle proroghe disposte dai precedenti commi dell’articolo 1 solo dopo aver proceduto al riassetto organizzativo e funzionale conseguente all’accorpamento nel suddetto Istituto dell’INPDAP e dell’ENPALS, disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011 nell’ambito della manovra di armonizzazione del sistema pensionistico,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. si chiede alle Commissioni di merito di introdurre nel testo l’estensione al 31 agosto 2012 del termine entro cui il personale docente può maturare i requisiti per il diritto al trattamento di quiescenza;

2. in ordine all’articolo 14, comma 1, che dispone l’ennesima proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), in carica nella medesima composizione dal 1997, si raccomanda al Governo di affrontare una volta per tutte la riforma degli organi collegiali della scuola;

3. circa articolo 14, comma 2, che reca la proroga al 31 dicembre 2012 di un altro organo consultivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) – si esprime la medesima raccomandazione affinchè il Governo proceda con sollecitudine, alla luce del disegno di legge n. 1693 già approvato dal Senato ed ora all’esame della Camera dei deputati, agli adempimenti di sua competenza per evitare la continua riproposizione di anno in anno delle medesime norme di proroga.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 5 dell’articolo 1, che proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per procedere all’assunzione dei professori universitari di II fascia, di cui all’articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, a tal fine precisando che la soglia del 90 per cento del rapporto fra finanziamento ordinario e spese per il personale si intende riferita al 31 dicembre 2010, si manifesta apprezzamento per la proroga del termine. Si esprime tuttavia rammarico per il mancato superamento del criterio del 90 per cento già a partire dal 2011 (e non solo per il 2012 e 2013 come disposto al successivo articolo 14, comma 2-quater), nonostante le indicazioni in tal senso formulate da entrambe le Commissioni parlamentari in occasione dell’esame del Piano straordinario di assunzione dei professori associati (atto n. 393). Si auspica quindi che tutte le università siano poste nelle condizioni di completare i concorsi banditi prima del 2008, eventualmente attraverso una modifica del decreto-legge n. 180 del 2008. Si ritiene comunque che il calcolo della soglia del 90 per cento al 31 dicembre 2010 sia già migliorativo, in quanto l’anno scorso le riduzioni relative agli incrementi stipendiali e ai costi del personale sanitario non erano state rinnovate;

b) in merito all’articolo 8,comma 2, che differisce all’anno accademico 2013-2014 l’avvio della valutazione dell’ultimo triennio scolastico e dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, si invita il Governo a risolvere una volta per tutte le difficoltà di diversa natura che ostano all’entrata in vigore della disposizione sancita dal decreto legislativo n. 21 del 2008, di anno in anno rinviata con diverse motivazioni. Stante il carattere generale della norma, si raccomanda peraltro vivamente di espungerla dall’articolo 8 e di conferirle una collocazione autonoma, con una rubrica che ne renda intellegibile il contenuto;

c) con riguardo all’articolo 14, comma 2-ter, che consente l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione a seguito della frequenza di determinati corsi attivati negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, si osserva che sul punto confliggono diverse esigenze: da un lato quella di mantenere il carattere ad esaurimento delle graduatorie, a suo tempo disposto dalla legge finanziaria per il 2007; dall’altro quella di assicurare adeguati sbocchi professionali ai docenti che si sono nel frattempo legittimamente abilitati. Si invita perciò la Commissione di merito a valutare la norma alla luce di queste considerazioni, rammentando che l’unica soluzione possibile è peraltro una pronta riforma del reclutamento, che il ministro Profumo risulta impegnato a portare avanti;

d) sul piano del metodo, si segnala la totale estraneità dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies rispetto al contenuto dell’articolo 14, la cui rubrica recita solo "Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale". Si raccomanda perciò vivamente un adeguamento della rubrica ovvero una collocazione autonoma delle disposizioni summenzionate.

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