Maturità 2020 e studenti con disabilità. Breve guida

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In sede di riunione preliminare ciascuna sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni e in relazione agli studenti con disabilità prende in esame il Documento del Consiglio di classe nella parte specifica, individuando coloro che sostengono l’esame con prove differenziate, in sintonia con l’art.20 comma 5 del Decreto Legislativo n.62/2017.

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo gli stessi criteri e modalità previste per gli altri candidati all’esame, in sintonia con l’art.3 dell’OM.

Prove d’esame per studenti con disabilità

In coerenza con quanto previsto all’interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI), il Consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente.

La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone la configurazione della prova orale d’esame, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del Documento del Consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.

Prove equipollenti e non equipollenti

La prova d’esame per gli studenti con disabilità viene organizzata dalla commissione d’esame sulla base dell’art.20 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n.62/2017.

Questa prova può avere valore equipollente o non equipollente, in sintonia con quanto stabilisce il PEI.

La prova d’esame è considerata di valore equipollente se, pur prevedendo l’utilizzo di mezzi tecnici e modalità diverse, o lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, è comunque atta a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.

La prova d’esame di valore equipollente, determina, quindi, il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente

Per la valutazione della prova d’esame con valore equipollente la commissione deve correlare, ove fosse necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione attraverso la formulazione di specifici descrittori.

Se la prova d’esame non ha valore equipollente agli studenti che la sostengono, così come agli studenti che non sostengono l’esame, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.

Per gli studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.

Sede d’esame

In sintonia con l’art.5 comma 1 dell’OM e in riferimento all’art.16 comma 1 del Decreto Legislativo n.62/2017, la sede d’esame è l’istituto statale o l’istituto paritario frequentato dagli studenti con disabilità

Il consiglio di classe, inoltre, stabilisce per quali studenti sia necessario stabilire diversamente da quanto sopra indicato.

Il consiglio di classe, infatti, in presenza di specifiche problematiche che interessano gli studenti con disabilità, acquisisce elementi, sentita anche la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica (videoconferenza o altra modalità telematica sincrona), qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.

In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione di quanto sopra indicato provvede il presidente, sentita la sottocommissione.

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