Maturità 2020, anche i docenti al momento non nominati potranno essere chiamati a sostituire i colleghi

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Maturità 2020: le operazioni avranno inizio il 15 giugno con l’insediamento delle Commissioni. In quella giornata sarà chiaro come saranno veramente composte le commissioni. 

Per il corrente anno scolastico le commissioni per l’esame di Stato sono composte da soli membri interni, che vengono individuati tra i docenti facenti parte del consiglio di classe della classe quinta, e da un presidente esterno.

E tuttavia la composizione della commissione potrebbe ancora variare, sia per episodi di motivi ostativi alla partecipazione che insorgono il 15 giugno o nei giorni successivi, sia per l’intesa stipulata tra Ministero e sindacati, che tutela le categorie cosiddette “fragili”.

Per questi lavoratori, la cui condizione dovrà essere accertata e certificata – apprendiamo – sarà possibile non partecipare agli esami. Il personale sarà considerato “momentaneamente inidoneo” al servizio in virtù delle condizioni di salute e dell’emergenza sanitaria in atto in Italia che potrebbe mettere a rischio la salute dello stesso lavoratore.

Partecipare ai lavori della commissione è un obbligo

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra dunque tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei Dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo.

Per lasciare l’incarico è necessario un legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

Chi sostituisce il commissario assente

Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Dirigente scolastico nel caso dei commissari, dall’Ufficio Scolastico nel caso dei presidenti.

Non possono essere utilizzati per le sostituzioni i supplenti con incarico fino al termine delle lezioni.

Tutti gli altri docenti  devono rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2020 e quindi eventualmente sostituire i colleghi nominati in prima battuta.

Solo durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.

In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.

Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.

Quali criteri per la sostituzione

In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente ordine di priorità:

a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame
b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame
c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato
d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato
e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:
1- docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione
2- docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame
3- docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato.

Maturità 2020, ecco ordinanza definitiva ANTEPRIMA: commissione si riunisce il 15 giugno, assenze docenti, come si svolge colloquio

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