Maturità 2019, nomina Presidenti da elenchi regionali: come ci si inserisce, chi è obbligato e chi no

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Il D.lgs. 62/2017 ha riformato l’esame di Maturità, introducendo diverse novità, tra le quali quella relativa alla nomina dei presidenti di commissione attingendo da un elenco regionale.

Il DM sulla formazione delle commissioni fornisce ulteriori indicazioni in merito.

Maturità 2019: elenchi presidente commissione

Gli elenchi dei presidenti di commissione sono istituiti presso ciascun ufficio scolastico regionale.

I termini di presentazione delle domande di inserimento nell’elenco e
il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

Sono obbligati a presentare domanda di inserimento nell’elenco regionale:

  • i dirigenti scolastici degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Hanno, invece, facoltà di presentare domanda di inserimento:

  • i dirigenti scolastici delle scuole del primo ciclo di istruzione;
  • i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
    almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  • i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
  • i dirigenti scolastici di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a
    riposo da non più di tre anni;
  • i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Maturità 2019: nomine presidenti

Le nomine dei presidenti di commissione vengono effettuate dal dirigente preposto all’USR, attingendo esclusivamente dall’elenco regionale, eccetto i casi in cui l’elenco sia esaurito. In tal caso, si può nominare personale non inserito nel predetto elenco.

La nomina dei presidenti avviene secondo il seguente ordine di precedenza:

  1. dirigenti scolastici di istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado ovvero  di istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e dirigenti scolastici di convitti nazionali ed educandati femminili, i quali sono tenuti a presentare istanza di nomina;
  2. dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione;
  3. docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di
    secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
  4. docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di
    secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di presidenza;
  5. docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico;
  6. docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
  7. docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  8. dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
  9. dirigenti di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
  10. docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Il personale, di cui ai punti 2,3,4,5,6,7,8,9 e 10, ha facoltà di presentare istanza di nomina, mentre quello di cui al punto 1 è obbligato a farlo.

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