Maturità 2019: indicazioni su valutazione finale, adempimenti e pubblicazione

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A conclusione delle prove d’esame, dopo lo svolgimento dei colloqui di tutti i candidati della classe, compresi quelli degli studenti che hanno sostenuto le prove nella sessione suppletiva, la commissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti.

Valutazione prove d’esame: quali punteggi

A conclusione dell’ esame di Stato, come prevede l’art.18 comma 1 del D.lgs n.62/2017 e ribadito dall’art.24 comma 2 dell’OM n.205/2019, è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove e al colloquio, e dei punti acquisiti per il credito scolastico di ciascun candidato, per un massimo di quaranta punti. La commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio.

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi il punteggio massimo complessivo è di cento centesimi

Punteggio aggiuntivo e lode

La commissione d’esame, in presenza di precisi requisiti, può decidere, con adeguata motivazione, di integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti , che chiaramente non potrà determinare il superamento del punteggio massimo consentito di cento centesimi.

Come chiarisce l’art.18 comma 5 del D.lgs n.62/2017 e ribadito dall’art.24 comma 4 dell’Ordinanza ministeriale, l’integrazione del punteggio è consentita se il candidato ha ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari ad almeno cinquanta punti.

La commissione, inoltre, può, all’unanimità e con specifica motivazione, attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame

Rilascio diplomi

I Presidenti delle commissioni d’esame sono competenti al rilascio dei diplomi.

Al termine dell’esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame.

Nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i Presidenti delegano il Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

Pubblicazione risultati

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, all’albo dell’istituto sede d’esame, con la sola indicazione della dizione “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso

Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame

Pubblicazione nominativi studenti con 100/100 con lode all’Albo Nazionale delle eccellenze

In presenza di studenti che conseguono all’esame di Stato la votazione di cento/centesimi con

l’attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell’art.7 comma 2 del D.lgs n.262/2007, all’acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’ Albo Nazionale delle eccellenze.

Gli elenchi degli studenti che conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli interessati, saranno disponibili per le università, le accademie, le istituzioni di ricerca e le imprese.

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