Maturità 2019, commissione d’esame: se si assenta un componente, chi può essere nominato in sostituzione?

WhatsApp
Telegram

Per il regolare svolgimento dell’Esame di Stato la Commissione deve operare nella sua interezza e in presenza di impedimenti debitamente documentati da parte di uno dei componenti, che impediscono la sua partecipazione alle operazioni d’esame, si deve procedere alla sua sostituzione.

Commissione d’esame: costituzione e composizione

Le Commissioni d’esame, come stabilito nel DM n.183/2019, vengono costituite, in sintonia con quanto già disposto nell’art.16 comma 4 del D.lgs n.62/2017, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede dell’ esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, una ogni due classi, presiedute da un Presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni.

In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono attribuite a uno o più commissari interni e viceversa.

Gli altri commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline.

Partecipazione ai lavori della Commissione d’esame: è attività obbligatoria per docenti e Dirigenti scolastici

La partecipazione ai lavori delle Commissioni d’esame da parte del Presidente e dei Commissari, sia interni che esterni, rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie dei Dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

Fatti salvi i casi di legittimo impedimento, non è consentito, rifiutare o abbandonare l’incarico, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.

L’impedimento a espletare l’incarico, come indicato nell’art.11 del succitato DM n.183/2019, deve essere comunicato immediatamente al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone immediati accertamenti in ordine al motivi addotti a giustificazione dell’impedimento.

La documentazione comprovante i motivi dell’ impedimento deve essere prodotta dai Dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e al proprio Dirigente scolastico, entro tre giorni dall’insorgenza dell’ impedimento stesso

Sostituzione componenti Commissioni d’esame

A garanzia di un regolare svolgimento dell’Esame di Stato, la Commissione deve essere al completo e in caso di assenze debitamente documentate è necessaria una tempestiva sostituzione dei componenti assenti.

I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali provvedono alla sostituzione dei Presidenti e dei Commissari esterni impediti ad assolvere l’incarico, utilizzando, ove possibile, l’elenco dei non nominati e

tenendo conto dei criteri di nomina indicati nel DM n.183/2019.

Il Dirigente scolastico, al fine della sostituzione del commissario interno, può designare un docente della stessa disciplina dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di disciplina non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione. Qualora ciò non sia possibile, il dirigente scolastico designa un docente compreso nelle graduatorie d’istituto della stessa disciplina del commissario da sostituire o, in mancanza, di una disciplina non rappresentata.

Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Devono essere sostituiti, inoltre, i commissari o presidenti in posizione di incompatibilità, con riguardo a rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado oppure di rapporto di coniugio con i candidati da esaminare.

Assenze dei componenti le Commissioni d’esame: diversi casi

Si possono presentare diversi casi in relazione alla fase dell’esame durante la quale si verifica l’assenza del componente la Commissione d’esame, che può essere un Commissario interno, un Commissario esterno o il Presidente di commissione

Assenze in fase di insediamento e riunione plenaria

Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Dirigente preposto all’ Ufficio scolastico regionale.

Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di

supplenza breve e saltuaria, come chiarisce l’OM n.205/2019, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

Assenze successive allo svolgimento delle prove scritte

Nei casi di assenza successivamente all’espletamento delle prove scritte, il Commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.

Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempre che sia assicurata la presenza in commissione del Presidente o del suo sostituto e almeno dei Commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.

Assenze durante i colloqui

Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) dei commissari, devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un’unica soluzione temporale alla presenza dell’intera commissione, che procede all’attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato.

Assenza del Presidente

Qualora si assenti il Presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del Presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

In tutti i casi l’assenza temporanea dei componenti la commissione d’esame deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.

Tutto sul  nuovo esame di Stato

WhatsApp
Telegram

Eurosofia: un nuovo corso intensivo a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca: “Il documento del 15 maggio, l’esame di Stato e le prove equipollenti”