Maturità 2019, Colloquio: no scelta buste per studenti con DSA, è vera inclusione?

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Maturità 2019: la terza prova dell’esame di Stato secondaria II grado, il Colloquio,  continua a far discutere e fa crescere le ansie. 

Il colloquio prende avvio dalla scelta della busta

Il Colloquio si articola in quattro momenti:

  • avvio dai materiali e successiva trattazione di carattere pluridisciplinare (buste)
  • esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
  • accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”;
  • discussione delle prove scritte

La vera novità del colloquio è la “scelta della busta”.  La commissione deve predisporre, per ciascuna classe, un numero di buste pari a quello dei candidati aumentato almeno di due unità. In tal modo, anche l’ultimo candidato potrà esercitare la scelta fra tre differenti busti (ad esempio: classe di 21 alunni; vanno predisposte 23 buste).

Il Presidente della commissione si assicura che le buste garantiscano la riservatezza del materiale in esse contenuto e che le stesse siano adeguatamente custodite.

Il giorno del colloquio,  il Presidente, alla presenza del candidato, prende tre buste (tra quelle precedentemente predisposte) e le sottopone allo stesso. Il candidato sceglie una delle buste della terna. I materiali delle buste scelte dai candidati non possono essere riproposti in successivi colloqui.

Nota Miur del 6 maggio: precisazioni sul Colloquio

Con la nota del 6 maggio 2019 il Miur ha fornito ulteriori precisazioni sul Colloquio, spiegando quale tipologia di materiali può essere scelta e quale no.

No buste per studenti con DSA

Nella nota è contenuta una importante indicazione per i candidati con di disabilità e DSA.

La nota del 6 maggio afferma

“In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l’art. 20, comma 7, e l’art. 21, comma 5, dell’ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d’esame
sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento i materiali di cui all’art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, comma 5, dell’O.M. n.205 del 2019.

Quindi per i canditati con DSA la commissione, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, deve tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive certificate nonché le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Per quanto riguarda lo svolgimento del colloquio, la commissione d’esame deve proporre materiali in coerenza il PDP di ciascun alunno.

“Questa precisazione – scrive Laura Virli sul Sole24Ore –  rende la procedura “diversa” e appare non in linea con il principio di inclusività a cui dovrebbero tendere tutte le azioni didattiche nella scuola, comprese quelle valutative di un esame di Stato.”

Maturità 2019: tutto su documento 15 maggio, prove, colloquio, commissioni e compensi. Lo speciale

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