Maturità 2019, candidati con disabilità: ammissione, prove e conseguimento titolo

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Pubblicata l’ordinanza ministeriale che disciplina l’esame di maturità 2019, novellato dal D.lgs. 62/2017.

Maturità 2019, prima prova il 19 giugno. Indicazioni per il colloquio. Ordinanza Miur

Vediamo in questa scheda cos’è previsto per i candidati con disabilità certificata: ammissione, prove scritte e orali.

Ammissione all’esame

I requisiti di ammissione sono i medesimi di quelli previsti per tutti gli altri studenti, per cui gli alunni candidati con disabilità certificata sono ammessi all’esame se in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
  • aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con un unico voto;
  • aver conseguito la sufficienza in condotta.

Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro nel triennio. Tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018.

Prove scritte

Le prove d’esame e il valore delle stesse, ossia se siano o meno equipollenti, sono stabiliti dal consiglio di classe all’interno del Piano Educativo Individualizzato.

La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle modalità di valutazione e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate.

La commissione può stabilire che il candidato candidati con disabilità svolga la prova in un lasso di tempo differenziato rispetto ai compagni. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. Soltanto in casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.

Per la correzione delle prove d’esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate.

I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille per i candidati non vedenti, previa richiesta della scuola. Per i candidati, che non conoscono il codice Braille,  si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo) oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando comunque l’utilizzazione di altri ausili idonei, solitamente usati nell’ambito dell’attività scolastica ordinaria.

I testi della prima e della seconda prova scritta, infine, per i candidati ipovedenti, sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, che indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

Prove equipollenti

Se le prove differenziate hanno valore equipollente a quelle ordinarie (secondo quanto indicato nel PEI), le stesse determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Prove non equipollenti, mancato svolgimento di uno o più prove, assenza agli esami

Nel caso in cui il candidato candidati con disabilità svolga prove non equipollenti a quelle ordinarie o non partecipi all’esame o non svolga una o più prove, lo stesso non consegue il titolo di studio ma un’attestazione di credito formativo.

La predetta attestazione riporta gli elementi informativi riguardanti l’indirizzo e la durata del corso di studi, le discipline comprese nel piano di studi e la durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, riportate in sede di esame.

I candidati, che si trovino nella situazione sopra decritta (ossia svolgano prove non equipollenti o non partecipino all’Esame o non svolgano una o più prove scritte), sono ammessi alla prova orale, con l’indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte, rapportati in quarantesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

L’indicazione dello svolgimento di prove differenziate è riportata soltanto nell’attestazione e non nelle tabelle pubblicate all’Albo dell’istituto.

Prova orale

A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali predisposti dalla stessa in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.

L’articolo 20/7 così dispone:

A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all’art. 19,
comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.

Il summenzionato articolo 19 prevede che la commissione predispone i materiali per il colloquio e li propone come indicato successivamente, ossia tramite sorteggio. Maturità 2019, come si svolge il colloquio. Tre buste per “rompere il ghiaccio”

Anche per i candidati con disabilità, dunque, dovrebbe essere prevista la scelta fra tre buste, contenenti i materiali con cui dare avvio al colloquio, predisposti secondo quanto previsto dal PEI.

Candidati ammessi all’ultimo anno ad un percorso di studio conforme alle Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali

L’articolo 20/10 dell’OM così dispone:

Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al piano educativo individualizzato

Si tratta dunque di studenti che sino al quarto anno hanno seguito una programmazione differenziata. Avendo poi seguito nel corso del quinto anno una programmazione conforme a quella della classe, potranno conseguire il titolo, per cui agli stessi va attribuito il credito del terzo e del quarto anno secondo le votazioni ottenute in riferimento alle attività previste dal PEI.

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