Maturità 2019, Bussetti: esame adatto a percorso studenti. Requisiti candidati interni ed esterni

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Il Ministro Bussetti, presente oggi a Chieti presso l’Università “G. d’Annunzio”, è intervenuto sul nuovo esame di maturità.

Bussetti: esame più confacente al percorso degli studenti

Bussetti, come riferisce l’Ansa, ha precisato che le novità sono state introdotte dal precedente Governo con il D.lgs. 62/2017.

Il nuovo Esecutivo, ha proseguito il titolare del Miur, ha soltanto adattato la riforma al percorso seguito dagli studenti, eliminando la prova Invalsi e l’alternanza scuola-lavoro come requisiti d’accesso all’esame (in realtà si è trattato di un rinvio al prossimo anno, salvo nuovi interventi legislativi).

Maturità: requisiti

Ricordiamo quali sono i requisiti per l’accesso alla Maturità 2019 per i candidati sia interni che esterni.

Interni

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.

Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
  • siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  • siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
  • abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

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