Maturità 2019, alunno non svolge prova Invalsi: ammesso comunque all’esame
Ci scrive una lettrice: cosa succede se un alunno non svolge la prova Invalsi? E’ prevista una sessione suppletiva? Nel caso in cui non svolga la prova viene comunque ammesso all’esame?
Rispondiamo ai quesiti della nostra lettrice ricordando innanzitutto cos’è previsto in caso di assenza dei candidati alle prove Invalsi.
Prove Invalsi: assenza candidati
In caso di assenza dobbiamo distinguere tra candidati, la cui assenza termina entro la finestra di somministrazione assegnata alla scuola, e candidati, la cui assenza si protrae oltre la predetta finestra.
Nel primo caso, ossia in caso di assenza che termina entro la finestra di somministrazione assegnata alla scuola, il recupero della prova (o delle prove) avviene senza alcuna necessità di comunicazione all’Invalsi da parte della scuola medesima.
Nel secondo caso, ossia in caso di assenza oltre la finestra di somministrazione assegnata alla scuola, quest’ultima comunica all’INVALSI su apposito modulo web il nominativo degli allievi che hanno diritto a sostenere la prova suppletiva che si svolgerà il 2-3-4 maggio 2019.
La sessione suppletiva, ricordiamolo, è prevista solo per gli alunni risultati assenti per gravi e documentati motivi, valutati dal consiglio di classe.
Prove Invalsi: alunno non svolge prove, ammesso comunque all’esame
Nel caso in cui l’alunno, per un qualsiasi motivo, non dovesse svolgere le prove Invalsi non può per questo non essere ammesso all’esame.
Ricordiamo, infatti, che la legge n. 108/2018 ha prorogato al 2019/20 lo svolgimento della prova Invalsi (e anche dell’alternanza scuola-lavoro) come requisito d’accesso all’esame di maturità. Pertanto, il mancato svolgimento della prova non può precludere l’accesso all’esame.