Maturità 2018: quali requisiti necessari per l’ammissione

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Le indicazioni operative sullo svolgimento degli Esami di Stato, così come sono state fornite con la pubblicazione dell’OM n.350/2018, riguardano i diversi aspetti normativi e organizzativi della Maturità 2018 e stabiliscono anche i requisiti indispensabili che i candidati devono possedere per essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato.

Gli studenti coinvolti, in quanto iscritti agli esami, in base ai dati forniti dal MIUR, sono 509.307, fatti salvi gli esiti degli scrutini finali. Di questi, 492.698 sono candidati interni, 25.606 sono le classi coinvolte nell’Esame, 12.865 sono le commissioni.

Per essere ammessi all’Esame di Stato gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1- devono aver conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.

Come chiarisce l’art.2 comma 2 dell’ordinanza, in sede di scrutinio finale la valutazione degli alunni è effettuata dal consiglio di classe. In quella stessa sede, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del Presidente;

2- devono aver conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1 DPR n.122/2009)

3- deve risultare una frequenza di almeno tre quarti dell’orario personalizzato, condizione questa indispensabile per la validità dell’anno scolastico e per consentire al consiglio di classe di procedere alla valutazione di ciascuno studente (art.14, comma 7 DPR n.122/2009).

La normativa citata prevede, comunque, la possibilità, da parte del consiglio di classe, di stabilire, in casi eccezionali, specifiche deroghe al limite indicato:

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e’ prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”

Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.

La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico.

Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato (articolo 2, comma 3, decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

Per tutti gli studenti dell’ultimo anno di corso della scuola secondaria II grado che, in seguito all’ammissione, saranno chiamati a sostenere l’Esame di Stato, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe deve deliberare e verbalizzare opportunamente, sia l’ammissione che la non ammissione, con l’obbligo di motivare esaurientemente eventuali esiti negativi di non ammissione all’esame.

L’esito della valutazione si deve rendere pubblico all’albo dell’istituto sede d’esame:

  • se positivo, si riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
  • se negativo, si riporta solo la dicitura «Non ammesso», senza pubblicazione di voti e punteggi.

Esami di Stato II grado, preliminare il 18 giugno. Guide, consulenza, normativa

 

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