Mancato aggiornamento delle GAE per grave malattia figlio. Nessun reinserimento per il Tribunale

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Una docente non presentava per causa di forza maggiore dovute a gravi problemi di salute di un figlio, la domanda di aggiornamento /permanenza nelle graduatorie valide per il triennio 2008/2011 nel temine indicato dal provvedimento ministeriale, e di essere quindi incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie anche per gli anni successivi, e ciò pur avendo presentato regolare domanda cartacea di aggiornamento/permanenza nel triennio successivo, cioè 2011/2014

Pertanto le era stato precluso il diritto di lavorare per tutto il triennio, e solo per il triennio 2014/2017 aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di Udine venendo inserita in tale graduatoria e convocata per supplenze temporanee.

Una volta venuta meno, con gli aggiornamenti successivi delle graduatorie, tale necessità di salvaguardia dell’affidamento -per essere andato a pieno regime il sistema di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, in base al quale chi è dentro vi rimane a domanda, ma chi non presenta domanda di permanenza viene escluso definitivamente- i successivi decreti ministeriali hanno tutti confermato, infatti, che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell’interessato e che la mancata presentazione comporta la cancellazione definitiva del docente, senza più prevedere il reinserimento a domanda degli esclusi in occasione degli aggiornamenti precedenti.

Da ciò è agevole inferire, dunque, come l’amministrazione scolastica avesse correttamente preso atto, con l’adozione dei predetti decreti ministeriali, dell’avvenuta abrogazione implicita per incompatibilità, realizzata dall’art. 1 comma 605 lett. c) della L. n. 296 del 2006, dell’ultima parte dell’art. 1 comma 1-bis della L. n. 143 del 2004, laddove era prevista la facoltà di reinserimento in graduatoria del docente precedentemente cancellato, con recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione, (v., così, conforme Corte d’Appello di POTENZA, sentenza del 23.1.2014)

Pertanto, secondo il Tribunale di Udine con sentenza del 18 settembre del 2017 si afferma che “le graduatorie permanenti sono state chiuse e trasformate in graduatorie ad esaurimento con una normativa che, sia secondo il suo tenore letterale, sia secondo la sua ratio, deve essere interpretata nel senso che, con tale trasformazione, risultano preclusi nuovi inserimenti, salvi i casi espressamente previsti dalla normativa in materia. La ratio è, evidentemente, quella di portare ad esaurimento le predette graduatorie, onde ridurre gradualmente la platea dei soggetti a cui si attinge per assunzioni a termine e, dunque, arginare il fenomeno del precariato.

Trattasi di normativa non intrinsecamente irragionevole (proprio sotto il profilo della ratio di riduzione del fenomeno del precariato) e che si ritiene rientrare nell’ambito di discrezionalità demandato al legislatore, e perseguito con mezzi coerenti e proporzionati (la chiusura o la limitazione dei nuovi ampliamenti) allo scopo (riduzione del precariato).In altri termini, il legislatore, con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ha inteso precludere i nuovi inserimenti, consentendoli in via eccezionale solo in alcune ipotesi (per l’anno scolastico 2007/2008 per i docenti in possesso di titolo di abilitazione e, con riserva, sotto “condizione” di conseguimento dell’abilitazione, per i docenti frequentanti i corsi ivi indicati), come inequivocabilmente chiarito anche con la citata normativa del 2011. Quello richiesto dalla ricorrente è di fatto un nuovo inserimento, poiché la stessa è stata cancellata dalle graduatorie per non avere presentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle stesse per il triennio 2008/2011.” Infine i Giudici evidenziano che la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza della causa di forza maggiore…

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