Malattia personale a tempo determinato: quali differenze tra una supplenza breve e una al 30/6
Per il personale a tempo determinato è previsto un periodo di assenza per malattia e relativa retribuzione. Ci sono differenze tra tipologie di contratto?
Luigi scrive
Salve e buonasera, volevo chiedere: con un contratto di tipologia “N11″(supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche) con presa di servizio in data 16/09 e fino al 30/06, personale ATA, quanti giorni di malattia totali si hanno a disposizione nell’arco di questo periodo complessivo del servizio? Leggevo in rete che per i “supplenti temporanei” sono previsti soltanto 30gg retribuiti al 50%. Tuttavia, se ho ben capito, io non rientrerei in questa tipologia, in quanto ho un contratto stipulato prima del 31/12(da quello che ho letto in rete, quindi stando a ciò che ho letto, i contratti stipulati prima di tale periodo, non sono considerati come “supplenze brevi” o comunque non rientrano nella tipologia di contratto che ha a disposizione soltanto 30gg retribuiti, tra l’altro, al 50%). Mi confermate ciò? Rientro dunque nella tipologia contrattuale che ha a disposizione 30gg di malattia retribuiti al 100% e poi altri 2(2nd e 3rd mese) retribuiti al 50%? Oppure no? Infine, leggevo in rete che nei primi 10gg di malattia si riceve soltanto il compenso economico fondamentale, sprovvisto quindi di: di ogni indennità o emolumento con carattere fisso e continuativo. di ogni altro trattamento economico accessorio. Cosa si intende,di preciso, con ciò? Nei primi 10gg di malattia,quindi, pur rientrando nel mese con retribuzione al 100%, riceverò uno stipendio inferiore al normale? Grazie in anticipo.
Nomina fino al 30/6 o 31/8
Il personale assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (anche se nominato dal dirigente scolastico) ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico.
In ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta:
- per intero nel primo mese di assenza;
- al 50% nel secondo e terzo mese (senza interruzione dell’anzianità di servizio);
- per il restante periodo: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Nomina supplenze brevi
Il personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno, con retribuzione al 50%, nei limiti della durata del rapporto di lavoro (senza interruzione dell’anzianità di servizio).
Conclusioni
La collega che ci scrive rientra nel primo punto anche se la supplenza è stata assegnata dalla scuola in quanto ciò che rileva è che il contratto sia fino ad almeno il 30/6.
Per quanto riguarda la trattenuta fino ai 10 gg, per il personale della scuola si riducono:
- La retribuzione professionale docenti (RPD);
- Il compenso individuale accessorio;
- L’indennità di direzione del Dsga.
Inoltre la decurtazione retributiva va calcolata in trentesimi.
Per il personale ATA la trattenuta lorda per ogni giorno di assenza fino a 10 gg. oscilla tra € 1,95 e 2,15.
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