Malattia per patologia, come viene considerata nel settore pubblico e privato?
Malattia per patologia, come viene riconosciuta, subisce delle decurtazioni in busta paga? Le differenze tra dipendenti pubblici e privati.
Malattia per patologia nel settore pubblico
I contratti di lavoro del pubblico impiego prevedono che, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come per esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre che i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche i giorni di assenza dovuti alle suddette terapie debitamente certificati.
Nei contratti del pubblico impiego rinnovati per il triennio 2016- 2018 le tutele relative al periodo di comporto in presenza di gravi patologie sono estese alle assenze per malattia dovute agli effetti collaterali delle terapie salvavita.
Pertanto, i contratti di lavoro relativi ai comparti funzioni centrali, funzioni locali e sanità rinnovati per il triennio 2016-2018, prevedono l’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita che comportano incapacità lavorativa, per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
Per il comparto istruzione e ricerca rimangono in vigore le disposizioni dei contratti di lavoro rinnovati per il triennio 2006-2009 che già contemplavano questa tutela prevedendo che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
Pertanto, nei contratti del comparto scuola e ricerca non è previsto il limite temporale dei 4 mesi per ogni anno solare per i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita che comportano incapacità lavorativa.
Malattia dipendenti pubblici, subisce decurtazioni?
La certificazione della patologia
Per usufruire delle agevolazioni su malattia e periodo di comporto non è richiesto il riconoscimento di invalidità e/o di handicap grave. Inoltre, anche se in possesso dell’invalidità al 100% e l’indennità di accompagno, queste non sono sufficienti per la certificazione.
L’attestazione delle particolari patologie che richiedono terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, devono essere certificati dalle Competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate dove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
In definitiva, le gravi patologie, e le relative terapie invalidanti, per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, non sono espressamente specificate dalla legislazione e dai contratti di lavoro, ma la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro e deve essere accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L. (o struttura convenzionata dice il contratto degli enti locali), ma in generale la certificazione è rilasciata da un medico in servizio presso l’azienda U.S.L. e molto spesso si tratta del medico legale.
Malattia per patologia nel settore privato
Gravi patologie e periodo di comporto per i dipendenti delle aziende private
Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 40 del 2005 auspica la possibilità di estensione del periodo di comporto, anche nell’impiego privato, nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro.
Tali ipotesi particolari di estensione del periodo di comporto si rivelano particolarmente significative con riferimento a lavoratori affetti da malattie oncologiche, che spesso necessitano di un periodo di comporto più ampio rispetto a quello previsto in via ordinaria.
Le indicazioni sono contenute nei contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza.
Conclusione
Rispondendo al nostro lettore, la patologia artrite psoriasi se è certificata come sopra descritto, può entrare nella malattia per patologia.
Le gravi patologie, e le relative terapie invalidanti, per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, non sono espressamente specificate dalla legislazione e dai contratti di lavoro, ma la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro e deve essere accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L. (o struttura convenzionata dice il contratto degli enti locali), ma in generale la certificazione è rilasciata da un medico in servizio presso l’azienda U.S.L. e molto spesso si tratta del medico legale.
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