Malattia in caso di soggiorno all’estero, cosa deve fare il lavoratore. Guida Inps

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L’Inps ha aggiornato la Guida relativa alla “Certificazione di malattia per i lavoratori aventi diritto alla specifica tutela previdenziale che soggiornano temporaneamente in un Paese estero”.

Premessa

In caso di malattia durante un soggiorno temporaneo all’estero, il lavoratore conserva il diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS.

La prestazione economica sarà mantenuta a condizione che si produca adeguata certificazione medica, riportante i dati essenziali secondo la normativa italiana: intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico.

Tre casistiche

Nella guida si distinguono tre diverse casistiche:

  1. evento di malattia insorto in Paese estero facente parte dell’Unione
    Europea;
  2. evento di malattia insorto in Paese estero che abbia stipulato accordi o
    convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
  3. evento di malattia insorto in Paese estero che non abbia stipulato accordi o
    convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.

Malattia in Paese estero UE

In tal caso, è prevista l’applicazione della normativa del Paese dove risiede
l’Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore.

Per l’accertamento del diritto all’indennità di malattia, il lavoratore deve:

  • rivolgersi, il primo giorno di malattia, al medico del Paese in cui soggiorna temporaneamente, al fine di ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa;
  • trasmettere, entro due giorni dal rilascio, il certificato compilato in tutti i suoi dati alla Sede INPS competente, sulla base della residenza in Italia (se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata  al primo giorno seguente non festivo);
  • trasmettere al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, l’attestato
    della malattia ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi (se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata  al primo giorno seguente non festivo);

Nel caso in cui il medico curante dello Stato, in cui il lavoratore soggiorna temporaneamente, non sia abilitato o non sia tenuto al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, ci si deve rivolgere  all’Istituzione del
luogo in cui si soggiorna temporaneamente. Tale Istituzione provvede, attraverso il medico da essa incaricata, all’accertamento dell’incapacità al lavoro, alla compilazione e alla trasmissione del certificato all’Istituzione
competente italiana, mediante i flussi previsti dagli accordi comunitari vigenti (non è prevista la traduzione del certificato, di cui si dovrà far carico l’Inps).

Malattia in Paese estero che abbia stipulato accordi con l’Italia

In tal caso, il lavoratore si deve far rilasciare la certificazione di malattia attestante lo stato di incapacità lavorativa.

I dati, che il certificato deve contenere, sono i medesimi di quelli sopra riportati.

Nella maggior parte dei Paesi, che hanno stipulato con l’Italia (o con l’UE) accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, non è richiesta la legalizzazione  del certificato, purché la stessa non sia espressamente previsto negli accordi.

Di seguito alcuni Paese che hanno stipulato con l’Italia (o con l’UE) accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale:

  • Argentina;
  • Bosnia-Erzegovina;
  • Brasile;
  • Jersey e Isole del Canale;
  • Macedonia;
  • Montenegro;
  • Principato di Monaco;
  • Repubblica di San Marino;
  •  Serbia;
  • Tunisia;
  • Uruguay;
  •  Venezuela.

Malattia insorta in Paese estero che non abbia stipulato accordi con l’Italia

In caso di malattia durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte dell’UE o che non hanno stipulato con l’Italia accordi o
convenzioni specifici, l’indennità di malattia può essere indennizzata solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero.

La legalizzazione della certificazione di malattia può avvenire anche in un momento successivo, sempre entro i termini di prescrizione annuale.

I dati da indicare nel certificato sono i medesimi di quelli sopra riportati.

Sono esenti dalla succitata legalizzazione i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 a condizione che gli atti e i documenti rilasciati da suddetti Paesi rechino “l’Apostille”, ossia un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro  apposto.

I Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja (esclusi i Paesi dell’UE e quelli non facenti parte dell’Unione ma che hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi) sono: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Eswatini, Federazione Russa, Fiji, Filippine, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lesotho, Liberia, Malawi, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Niue, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Saint Christopher e Nevis, Samoa, San Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Sant’Elena, Sao Tomé e Principe, Seychelles, Stati Uniti d’America, Suriname, Sudafrica, Tajikistan, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu.

Fasce reperibilità

Anche all’estero, il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, volte a verificare l’effettivo stato di incapacità lavorativa.

Viaggio all’estero durante la malattia

Nel caso in cui il lavoratore già in malattia intenda recarsi all’estero, deve comunicarlo all’Inps, che valuterà, anche mediante visita ambulatoriale, se vi sono eventuali rischi di aggravamento legati allo spostamento.

Nei casi di trasferimento in Paesi extra UE, inoltre, l’Istituto deve verificare la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere e rilasciare conseguentemente l’apposita autorizzazione.

Il lavoratore, infine, è tenuto a comunicare l’indirizzo estero, al fine di consentire eventuali visite di controllo.

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