Malattia, il licenziamento è nullo se il lavoratore non ha superato il periodo di comporto. Sentenza

WhatsApp
Telegram

Un lavoratore che si trova in malattia non può essere licenziato,  se non al termine del periodo di comporto, ossia il periodo entro cui è prevista la conservazione del posto di lavoro. In tal caso, il licenziamento è nullo. 

Lo ha stabilito, come riferisce PensioniOggi.it, una sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione.

Il fatto

La Corte si è espressa in merito ad una questione riguardante un lavoratore sardo, il cui datore di lavoro gli aveva intimato il licenziamento a causa del perdurante stato di malattia prima però dell’esaurimento del periodo di comporto.

La decisione

Il licenziamo, nel succitato caso, è nullo in quanto non era stato ancora superato il periodo di comporto

Ammettere come valido (sebbene momentaneamente inefficace) – proseguono i giudici – il licenziamento intimato ancor prima che le assenze del lavoratore abbiano esaurito il periodo massimo di comporto significherebbe consentire un licenziamento che, all’atto della sua intimazione, è ancora sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo e non è sussumibile in altra autonoma fattispecie legittimante”.

Per il periodo di comporto a scuola leggi  Assenze per malattia: quali escluse dal conteggio, trattenuta fino ai 10 giorni, esenzioni dalle visite fiscali. Scheda aggiornata per Segreterie scolastiche, docenti e ATA

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri