Malattia, fasce di reperibilità: quando ci si può assentare da casa? Sentenza

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La LEGGE 11 novembre 1983, n. 638 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini afferma all’articolo 5:

“Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della meta’ per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o gia’ accertati da precedente visita di controllo”. La Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 11-07-2019) 01-10-2019, n. 24492 si pronuncia su questa disposizione.

Fatto

La Corte di appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, dichiarava legittima la sanzione disciplinare della multa irrogata da Poste Italiane s.p.a. ad un suo dipendente ai sensi dell’art. 43, commi 8 e 9, CCNL e della L. n. 638 del 1983, art. 5, comma 14. Il lavoratore era risultato assente alla visita medica di controllo domiciliare effettuata dall’Inps, senza aver dato alcuna preventiva comunicazione dell’assenza. Il dipendente si era giustificato in sede disciplinare e in sede processuale rappresentando che l’assenza alla visita fiscale era da imputare ad un giustificato motivo, atteso che si era recato presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS) per accompagnare il figlio di sette anni con problemi di salute ed infatti in occasione di tale accesso venne diagnosticata un’orticaria idiopatica, cui fece seguito un ricovero nelle ore successive. La Corte territoriale riteneva che l’assenza del ricorrente non fosse giustificata, in quanto la circostanza dedotta avrebbe potuto giustificare l’assenza esclusivamente con riferimento al ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale; nel caso di specie, l’accesso al pronto soccorso avvenne ben prima mentre il ricovero ordinario (o visita di controllo) avvenne nel corso della tarda mattinata e non aveva alcuna caratteristica dell’urgenza; non era stata neppure allegata l’assenza di altri congiunti disponibili ad assistere il figlio minore; in ogni caso, la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell’assenza al datore di lavoro. Per la Cassazione il ricorso è inammissibile.

Quando ci si può assentare da casa dalle fasce di reperibilità?

“Occorre premettere che la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui, ai sensi della L. n. 638 del 1983, art. 5, comma 14, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità (Cass. 14735 del 2004) 4. Entrambi i motivi non si confrontano con il decisum su cui la sentenza si fonda. La sentenza ha escluso il nesso tra il momento dell’urgenza, effettivamente sussistente in orario notturno (al primo accesso al Pronto soccorso), ma non sussistente al tempo della visita fiscale avvenuta in tarda mattinata, quando nessuna urgenza era stata dimostrata dal lavoratore idonea a giustificare l’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità nonchè il mancato previo avviso di allontanamento al proprio datore di lavoro.”

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