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Malattia: fasce di reperibilità e visita fiscale, l’Inps chiarisce l’applicazione del codice “E”

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Visita fiscale e fasce di reperibilità, esonero per stati ansiosi e depressivi, l’Inps chiarisce tutti i casi di esonero e l’applicazione del codice “E”.

  1. Nel caso di sindrome ansioso depressive con stati di soffocamento in luoghi chiusi è possibile essere esonerati dalla visita fiscale riportando il codice E sul certificato medico?
  2. Buongiorno, sono un insegnante mi è stata diagnosticata  una patologia di ansia con stati di panico da uno specialista, come deve comportarsi il medico curante nello stilare il certificato medico on-line per inserire il codice “E” ovvero esonerarmi dalle visite fiscali. Grazie
  3. Salve, sono una persona che soffre di crisi ansiosa e depressiva, in più una forma acuta bilaterale con glaucoma agli occhi! A tal proposito volevo sapere se rientro nellesonero ho meno.  Distinti saluti Grazie

Per essere esonerati dalla fasce di reperibilità bisogna trovarsi in particolari situazioni, ci sono differenze tra dipendenti pubblici e dipendenti privati. L’Inps ha pubblicato un messaggio che chiarisce i casi di esonero delle fasce di reperibilità è l’applicazione del codice “E”.

Messaggio Inps

A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.

INPS precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

Malattia e visita fiscale dipendenti pubblici

Nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Malattia e codice “E”

Per quanto riguarda il codice “E” indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

Conclusioni

A valutare la gravità della patologia è il medico di famiglia che dovrà certificare l’esonero della visita fiscale, secondo la sussistenza dei requisiti richiesti.

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