Malattia docente: ora entro cui comunicare assenza a scuola

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Malattia: assenza docente. C’è un limite massimo orario entro il quale comunicarla alla scuola? Analizziamo la normativa e le sue problematicità.

Ammalarsi entro le 7.30, please

Malattia  docente e assenza da scuola: la Gilda degli insegnanti di Parma porta a conoscenza la circolare emanata da un Dirigente Scolastico nella quale si chiede di comunicare l’assenza entro le 7.30.

qualora dovessero ammalarsi dopo tale orario non sanno come doversi regolare, come se i malanni avessero un termine orario per potersi manifestare.” afferma il Coordinatore Salvatore Pizzo

Il contratto e le disposizioni sulla malattia

In realtà l’art 17/10 del CCNL/2007 tuttora in vigore è molto chiaro sull’argomento:

“L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”.

Tale comma è stato  confermato anche nel CCNL 2016/18 e quindi tutto il personale, anche con contratto a tempo determinato, ha l’obbligo di comunicare “tempestivamente” l’assenza.

Per la comunicazione ogni scuola può adottare le modalità che ritiene più idonee.

“Entro l’orario di lavoro”

È utile precisare che per “orario di lavoro” si intende l’orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale.

Es. Docente che il giorno in cui informa la scuola dell’assenza per malattia inizia la sua giornata lavorativa dalla “seconda ora” in poi: il docente ha comunque l’obbligo di comunicare l’assenza entro l’orario di apertura della scuola e in ogni caso prima che in quel giorno inizino le lezioni.

Dovere di diligenza

L’ obbligo di comunicazione rientra nel dovere di diligenza sancito dalla Corte di Cassazione in data 14/5/97.

Durata dell’assenza

Il docente in malattia deve comunicare non solo l’assenza, ma anche la durata della stessa.

Alla base infatti vi è sempre un interesse pubblico da rispettare , pertanto il docente deve mettere  la scuola nelle condizioni di attuare le sostituzioni.

Ciò può avvenire nel migliore dei modi solo se la scuola conosce prima dell’inizio delle attività il numero dei giorni di assenza del dipendente.

In base a questo si decide ad es. se utilizzare un docente interno oppure ricorrere al supplente da graduatoria.

Nel contempo il dipendente ha anche l’obbligo di comunicare il recapito, se diverso da quello inizialmente indicato alla scuola di servizio, per la corretta verifica dello stato di malattia da parte del medico fiscale. Guida sulle visite fiscali

Esiti della comunicazione all’Ufficio Scolastico

Attendiamo eventuale risposta da parte dell’Ufficio Scolastico regionale sulle assenze per malattia del personale docente.

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