Malattia dirigenti scolastici, periodo conservazione del posto e retribuzione. Il nuovo CCNL

WhatsApp
Telegram

Il CCNL 2016/18 dell’Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto in via definitiva l’8 luglio 2019, disciplina all’articolo 21 le assenze per malattia dei dirigenti, compresi i Presidi.

Vediamo di quanta malattia è possibile fruire e la relativa retribuzione.

Malattia e conservazione del posto

Il dirigente non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.

Ai fini del computo dei 18 mesi, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.

Superati i succitati 18 mesi, il dirigente può fare richiesta per ulteriori 18 mesi di assenza, richiesta che può essere accordata solo in casi particolarmente gravi.  Prima di concedere tale ulteriore periodo di malattia, l’amministrazione, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, tramite  l’organo medico competente, al fine di stabilire l’esistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica al servizio.

Retribuzione

Il trattamento economico spettante al dirigente, durante i periodi di malattia, precisamente nei primi 18 mesi, è il seguente:

  • intera retribuzione mensile, fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia, per i primi 9 mesi di assenza; nell’ambito di tale periodo, dopo il decimo giorno di malattia o in caso di ricovero ospedaliero, detta retribuzione, fatto salvo  quanto previsto nelle successive lettere, non subisce comunque riduzioni;
  • 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
  • 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto;
  • la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine.

Gli ulteriori 18 mesi, richiesti dopo i primi 18, non sono retribuiti.

Ai fini della determinazione del succitato trattamento economico, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.

I periodi di assenza per malattia, esclusi gli ulteriori 18 mesi dopo i primi 18, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

CCNL 2016/18

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri