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Malattia del bambino per il personale precario. Maturazione del punteggio e periodi non retribuiti

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Quanti giorni spettano per la malattia del bambino? Fino a che età sono retribuiti e che incidenza hanno sull’anzianità di servizio per i precari?

Fiorella scrive

gentilissima redazione, sono una supplente con contratto a 30/06 ed ho un bimbo di pochi mesi. Ho usufruito già di due giorni di malattia bambino nei mesi precedenti, ed ho inviato un altro certificato di malattia bambino per n. 30 gg. La segreteria mi ha contattata, dicendomi che superati i 30 gg retribuiti, mi conviene prendere congedo parentale ( o rientrare in servizio) altrimenti avrei l’interruzione del contratto, poichè la malattia eccedente i 30 gg è non retribuita.  Leggendo anche sul Vs. sito, però, mi pare di capire che, pure se non retribuita,la malattia bambino eccedente i 30 gg non interrompa il contratto. Potreste confermarmi quanto chiesto e, soprattutto, è possibile avere un riferimento normativo da portare a scuola? 

Malattia bambino fino ai tre anni

Non ci sono limiti di durata per la fruizione dei congedi per malattia del figlio di età non superiore a tre anni e il congedo può essere fruito fin da subito e quindi già nel corso del primo anno di vita del bambino.

Pertanto, durante i tre anni di vita del bambino non esiste nessun limite di giorni di congedo per malattia, se opportunamente documentati.

Per la retribuzione, invece, c’è una differenza che riguarda solo i primi 30 giorni per ciascun anno del bambino e fino al compimento del terzo compleanno del medesimo:

  • per ciascun anno di età del bambino e fino al compimento dei tre anni (compreso il giorno del terzo compleanno) del medesimo, sono retribuiti per interoi primi 30 giorni di assenza.

Tale trattamento di miglior favore è previsto però solo terminati i 3 mesi post – parto della madre. Quindi, di norma, i 30 gg. di malattia del bambino saranno retribuiti solo a partire dal terzo mese di vita del bambino.

È utile anche ricordare che i trenta giorni annuali sono computati sempre con riferimento agli anni di vita del bambino (non all’anno scolastico o solare).

Anzianità di servizio

L’art. 48 del T.U. 151/01 dispone  che i periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

La Premessa della tabella valutazione titoli del CCNI sulla mobilità precisa che tutti i periodi di congedo di maternità , paternità e quelli per malattia del figlio, compresi eventuali giorni senza retribuzione, sono riconosciuti ai fini dell’anzianità di servizio sia per il calcolo dell’anno di ruolo che per il pre ruolo.

Conclusioni

Tranquillizziamo quindi Federica (che a sua volta tranquillizzerà la scuola…) sulla questione che ci ha sottoposto.

È infatti più che chiaro che i giorni di congedo, compresi quelli non retribuiti sono  valutabili per il personale a tempo determinato (servizio utile per aggiornamento graduatorie, concorsi ecc.), e per il personale a tempo indeterminato (180 gg. per la valutazione dell’anno di pre ruolo o ruolo).

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