Maestra condannata per maltrattamenti per reiterati comportamenti violenti contro una bambina di una classe prima

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Le nostre maestre ed i nostri maestri forse sono i migliori dell’area occidentale  anche se pagati in modo indecente nonostante il lavoro difficile che svolgono ogni giorno. Però delle macchie ci sono.

Macchie che non possono compromettere la qualità ed il ruolo del corpo docente, ma che servono per capire come intervenire per evitare il ripetersi di situazioni indegne spesso dovute a problemi comportamentali o personali non rilevati nel tempo. Questo perché continuano ad arrivare delle sentenze di condanna da parte della Cassazione penale. Condanne nei confronti di maestre violente.

IL CASO

Una maestra aveva sottoposto la minore (alunna della prima classe della scuola primaria) a reiterate rectius sistematiche violenze fisiche e psicologiche, lanciandole contro oggetti, tirandole i capelli picchiandola sul viso o sul collo, punzecchiandola con la punta di una matita, facendole battere la testa contro superfici dure e spigolose nonchè mortificandola in maniera plateale, davanti a tutta la classe, durante le interrogazioni. Le condotte come ricostruite dai Giudici della cognizione fotografano il sistematico ricorso in funzione educativa, da parte dell’indagata, di metodi di natura fisica, psicologica e morale esorbitanti dai limiti del mero rinforzo della proibizione o del messaggio educativo, in ragione dell’arbitrarietà dei presupposti, dell’eccesso nella misura della risposta correttiva, sia, e soprattutto, in ragione del frequente ricorso alla violenza fisica e dunque pacificamente travalicano i limiti dell’uso dei mezzi di correzione.

LA SENTENZA

Per la Cass. pen. Sez. VI, Sent., 30-06-2017, n. 31717 ne discende la correttezza dell’inquadramento giuridico della fattispecie nel reato di maltrattamenti, là dove, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014, P.M. in proc. B., Rv. 262336; Sez. 6, n. 36564 del 10/05/2012, C., Rv. 253463). In particolare, tale principio è stato affermato in un caso sovrapponibile a quello di specie, nel quale una maestra di scuola materna aveva fatto ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, inflitta, per finalità educative, in danno dei bambini a lei affidati (Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014).

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